Art. 21.
           (Servizi di investimento nel settore dei valori
             mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle
              imprese di investimento mobiliare e degli
                 enti creditizi: criteri di delega).
   1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere   che   la   prestazione   a   terzi,  a  titolo
professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella sezione A
dell'allegato  alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di
investimento  ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad
esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente;
      b)  prevedere  che  le  imprese  di investimento autorizzate in
conformita'  alla  direttiva  93/22/CEE  possano prestare in Italia i
servizi   di   cui  all'allegato  alla  direttiva  stessa  in  libera
prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi',
che  la  vigilanza  sulle  imprese  autorizzate  sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme
le  attribuzioni  delle  autorita'  italiane competenti in materia di
elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica
monetaria,  nonche'  di  costituzione,  funzionamento  e controllo di
mercati regolamentari;
      c)  definire  la  ripartizione  delle  competenze  tra la Banca
d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa
(CONSOB),  ispirandola  ai  criteri  gia' previsti nel titolo I della
legge  2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di disciplina
in  relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti
nell'esercizio delle funzioni di controllo;
      d)  prevedere  che le autorita' italiane collaborino tra loro e
con  le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si
applica  l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi
a  condizione  di  reciprocita',  con  le autorita' degli Stati terzi
preposte  alla  vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e
sulle imprese assicurative;
      e)  stabilire  le  condizioni  di  accesso  all'attivita'  e la
disciplina   delle   partecipazioni  al  capitale  delle  imprese  di
investimento,  ispirandole  a  criteri obiettivi e garantendo in ogni
caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
      f)   stabilire  che  l'esercizio  dei  poteri  attribuiti  alle
autorita'  competenti  si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e
alla  correttezza  dei  comportamenti degli intermediari, alla tutela
degli  investitori,  alla  stabilita', alla competitivita' ed al buon
funzionamento  del  sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione  degli  intermediari  ed  alla  non  discriminazione tra gli
intermediari  ammessi  allo  svolgimento  di  uno  o  piu' servizi di
investimento;
      g)  prevedere  forme  di vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva,  riguardanti  l'adeguatezza  patrimoniale, il contenimento
del  rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni,  le partecipazioni
detenibili,  l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni,  le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e
la  regolarita'  delle negoziazioni. Dovra', inoltre, essere prevista
la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
      h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari,
ispirandola   ai  principi  di  cura  dell'interesse  del  cliente  e
dell'integrita'   del  mercato,  di  diligenza,  di  correttezza,  di
trasparenza  e  di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra'
altresi'   tenere   conto   della   esperienza   professionale  degli
investitori;
      i)  nell'applicazione  dei principi si dovra' tener conto della
professionalita'  dei  promotori  finanziari,  anche  al  fine  della
consulenza  relativa  ai  servizi  finanziari  e  ai valori mobiliari
oggetto della sollecitazione fuori sede;
      l)  prevedere  che  i diritti degli investitori sui fondi e sui
valori   mobiliari   affidati   a  coloro  che  prestano  servizi  di
investimento  siano  distinti  da quelli delle imprese affidatarie ed
adeguatamente salvaguardanti anche attraverso l'eventuale affidamento
dei  fondi  e  dei  valori  mobiliari a soggetto depositari terzi. La
disciplina  delle  crisi  dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati  all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in
particolare  mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento
a  provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche'
a liquidazione coatta amministrativa;
      m)   prevedere   il   potere   delle  autorita'  competenti  di
disciplinare,  in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in
cui  le  transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei
mercati  regolamentati  italiani  devono  essere eseguite nei mercati
stessi;
      n)  prevedere  la  possibilita'  di  accesso  delle  imprese di
investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze
temporali  che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri
operatori.  Tali  soggetti  potranno acquistare la qualita' di membri
dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri
e delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
      o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in
modo  da  contemperare  le  esigenze di trasparenza ed efficienza dei
mercati  regolamentari  e il diritto dei clienti di poter valutare in
qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
      p)  le  disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle direttive
93/6/CEE  e  93/22/CEE  la  disciplina vigente per lo svolgimento dei
servizi  di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere
con  atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla
Banca  d'Italia,  secondo  le  rispettive  competenze  normativamente
previste;
      q)  disciplinare,  secondo  linee  omogenee  e  in un'ottica di
semplificazione,  l'istituzione,  l'organizzazione e il funzionamento
dei   mercati   regolamentati,   prevedendo   organismi   di   natura
privatistica,  che  siano  espressione  degli intermediari ammessi ai
singoli   mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
autoregolamentazione     e     intervento,    nonche'    disciplinare
l'articolazione,  le competenze e il coordinamento delle autorita' di
controllo,  tenendo  conto  dei  principi in materia di vigilanza sui
mercati  contenuti  nella  legge  2  gennaio 1991, n. 1, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  e  nel  decreto del Presidente della
Repubblica   29  dicembre  1987,  n.  556,  e  relative  disposizioni
attuative;
      r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
3,  comma  1,  lettera  c),  della  presente  legge,  nel definire le
sanzioni    amministrative   pecuniarie   previste   per   assicurare
l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali
o  particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
particolare  riguardo  all'applicazione  delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la responsabilita' delle
imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle
violazioni,  per  il  pagamento  delle sanzioni e per l'esercizio del
diritto  di  regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,  sotto il
profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti
cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni
di disposizioni in materia di servizi di investimento.
   2.  In  deroga  al  termine  indicato  all'articolo  1, comma 1, i
decreti  legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente
articolo  dovranno  essere emanati entro centoventi giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, al fine di dare pronta
attuazione   ai  principi  della  parita'  concorrenziale,  del  buon
funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti
nelle direttive stesse.
   3.  In  sede  di riordinamento normativo delle materie concernenti
gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e  mobiliari  e gli altri
aspetti  comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'articolo
8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle  gia'  comminate  da  leggi  vigenti  in  materia  bancaria  e
creditizia  per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'.
A  tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non costituiscono reato e sono
assoggettate  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie, sulla base dei
principi   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni,  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di lire trecento
milioni,  violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta,  la  pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con
esclusione  delle  condotte  volte  ad  ostacolare  l'attivita' delle
autorita'   di  vigilanza  ovvero  consistenti  nella  produzione  di
documentazione   non   veritiera  ovvero  che  offendono  in  materia
rilevante il bene giuridico tutelato.
   4.  In  sede  di riordinamento normativo delle materie concernenti
gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e  mobiliari  e gli altri
aspetti  comunque  connessi  potra'  essere  altresi'  modificata  la
disciplina  relativa  alle  societa'  emittenti  titoli  sui  mercati
regolamentati,  con particolare riferimento al collegio sindacale, ai
poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo,
secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del  risparmio e degli
azionisti di minoranza.
 
Note all'art. 21:
             -  La direttiva 93/06/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          141 dell'11 giugno 1993;
             - La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          141 dell'11 giugno 1993.
             -  Il  titolo 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, cosi'
          recita:    "Disciplina  dell'attivita'  di  intermediazione
          mobiliare".
             -  Il  D.P.R.  29  dicembre  1987, n. 555, cosi' recita:
          "Norme in materia di mercato dei titoli emessi o  garantiti
          dallo Stato.  Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913,
          n.  1068,  concernente  regolamento  per l'esecuzione della
          legge 20 marzo  1913,  n.  272,  riguardante  l'ordinamento
          delle borse di commercio".
             -  La  legge  24  novembre  1981,  n. 689, cosi' recita:
          "Modifiche al sistema penale".