Art. 23. (Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attivita' bancaria; b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti; c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario; d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi puo' essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante; e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi; f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
Nota all'art. 23: - La direttiva 94/19/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 136 del 31 maggio 1994.