Art. 23.
                 (Sistemi di garanzia dei depositi:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio  sara'  informata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
      a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia
dei   depositi  tra  le  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'
bancaria;
      b)  prevedere  che  i  sistemi di garanzia dei depositi abbiano
natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e
agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
      c)  attribuire  alla  Banca d'Italia il potere di autorizzare i
sistemi  di  garanzia  dei  depositi  e  di  emanare provvedimenti in
materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo
agli  obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del
sistema bancario;
      d)  individuare,  fra  quelle  indicate  nell'allegato  I  alla
direttiva,  le  ipotesi  nelle quali la garanzia prestata dai sistemi
puo'  essere  ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo
alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
      e)  prevedere  il  potere  della  Banca d'Italia di prescrivere
adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia
dei  depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita
dai sistemi stessi;
      f)  prevedere  che  le  succursali  di  banche extracomunitarie
aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non
usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
 
Nota all'art. 23:
             - La direttiva 94/19/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L.
          136 del 31 maggio 1994.