Art. 24.
       (Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo
            e diffusione del prospetto da pubblicare per
                l'ammissione di valori mobiliari alla
                  quotazione ufficiale di una borsa
                valori per quanto riguarda l'obbligo
                  di pubblicazione del prospetto).
   1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento
europeo  e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  la  CONSOB stabilisce con propri
regolamenti  o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua
e  le  modalita'  di  pubblicazione,  nonche' di aggiornamento, delle
informazioni  e  dei  dati che devono essere messi a disposizione del
pubblico  e  tutte  le  ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove
essa  conceda  le  dispense  dalla  pubblicazione  del  prospetto per
l'ammissione a quotazione in borsa.
 
Nota all'art. 24:
             - La direttiva 94/18/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L.
          136 del 31 maggio 1994.