Art. 27.
            (Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci
                   su strada: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/89/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome,  assicurare,  eventualmente  anche  con  la  modifica degli
elementi  di  base  dell'applicazione  della  tassa automobilistica e
dell'addizionale  5  per  cento,  che la tassazione complessiva sugli
autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti
tributi  non  sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e
sottocategoria  di  autoveicoli  dalla direttiva, avvalendosi, in via
transitoria, della facolta' di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale
gettito;
      b)  sopprimere  le  esenzioni  e  le riduzioni della tassazione
previste   dalle   disposizioni   vigenti  non  comprese  tra  quelle
consentite dalla direttiva;
      c)  prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei
valori  minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in
ECU,  si  applichera'  in  ciascun  anno il valore dell'ECU del primo
giorno   lavorativo   del   mese  di  ottobre  dell'anno  precedente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 
Nota all'art. 27:
             -  La  direttiva  93/89/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          279 del 12 novembre 1993.