Art. 29.
              (Prodotti cosmetici: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  che  il Ministero della sanita' raccolga dati da
trasmettere  annualmente  alla  Commissione  delle  Comunita' europee
sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;
      b)  definire  il  profilo  professionale  del  valutatore della
sicurezza  del  prodotto  cosmetico,  prevedendo  il  regime di mutuo
riconoscimento  del diploma in ambito europeo cosi' come disciplinato
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
      c)  prevedere  che  la  responsabilita' della valutazione della
sicurezza  possa  essere  assunta dal direttore tecnico gia' previsto
dalla  legge  11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso
dei requisiti di cui alla lettera b);
      d)  disciplinare  gli  obblighi  delle  aziende  produttrici  o
fornitrici  di  materie  prime  destinate  all'utilizzo  nei prodotti
cosmetici  per  fornire  le  informazioni  relative  alle  specifiche
fisico- chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonche' al
loro  profilo  tossicologico  ed al potere irritante ed allergizzante
del prodotto finito;
      e)   individuare   un  sistema  di  sorveglianza  sui  prodotti
cosmetici  diretto  a  evidenziare  e  a  raccogliere dati, nonche' a
valutare  gli  eventuali  effetti  indesiderati  provocati dalla loro
utilizzazione; l'autorita' preposta e a tal fine individuata provvede
a  raccogliere  le  informazioni  provenienti dalle singole regioni e
province autonome;
      f)  designare  gli  uffici  centrali competenti a richiedere le
informazioni  di  cui  al numero 12) paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1
della direttiva 93/35/CEE;
      g)   prevedere   le   modalita'   che   consentano  l'immediata
individuazione  del  luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico
vengono depositate;
      h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, prevedere un organico sistema di
vigilanza   e  controllo  degli  stabilimenti  di  produzione  e  dei
magazzini  degli  importatori,  assicurando una effettiva prevenzione
sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;
      i)  individuare le modalita' per l'applicazione della procedura
comunitaria  relativa  alle condizioni secondo cui un fabbricante per
ragioni  di  riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o
piu' ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;
      l)  individuare  le  modalita'  circa la corretta dichiarazione
dell'elenco  degli  ingredienti  da  riportare  sulle  confezioni dei
prodotti.
   2.  E'  fatto  obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze
previste  dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in
merito alla sperimentazione sugli animali.
 
Note all'art. 29:
             -  La  direttiva  93/35/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          151 del 23 giugno 1993.
             - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992,  n.  115,  reca  attuazione
          della   direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema
          generale  di  riconoscimento  dei  diplomi  di   istruzione
          superiore  che  sanzionano  formazioni professionali di una
          durata minima di tre anni.
             - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, cosi' recita: "Norme
          per l'attuazione delle direttive della Comunita'  economica
          europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".