Art. 3.
               (Criteri e principi direttivi generali
                     della delega legislativa).
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
negli  articoli  seguenti  ed  in  aggiunta  a quelli contenuti nelle
direttive  da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
      a)  le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
      b)  per  evitare  disarmonie  con  le  discipline vigenti per i
singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare, saranno
introdotte  le  occorrenti  modifiche  o integrazioni alle discipline
stesse;
      c)   salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei  decreti  legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a
lire  duecento  milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre  anni, saranno
previste,  in  via  alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni   ledono   o   espongono  a  pericolo  interessi  generali
dell'ordinamento  interno  del tipo di quelli tutelati dagli articoli
34  e  35  della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che  espongono  a  pericolo  o  danneggiano  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  recano un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  non  inferiore a lire
cinquantamila  e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista
per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi
da  quelli  suindicati.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi
previsti,  le  sanzioni  suindicate  saranno  determinate  nella loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla  persona  o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o  amministrative  identiche  a  quelle  eventualmente gia' comminate
dalle  leggi  vigenti  per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
      d)  eventuali  spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
fondi  gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a  norma  degli  articoli  5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando  altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
      e)  sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con la disciplina
comunitaria,  che  l'onere  di prestazioni o controlli da eseguirsi a
cura  di  uffici  pubblici in applicazione delle direttive da attuare
sia posto a carico dei soggetti interessati;
      f)   all'attuazione  di  direttive  che  modificano  precedenti
direttive   gia'   attuate   con   legge  o  decreto  legislativo  si
provvedera',  se  la  modificazione  non  comporta  ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o
al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
      g)  i  decreti legislativi potranno disporre la delegificazione
della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge,
le  quali  siano  suscettibili di modifiche non attinenti ai principi
informatori  delle  direttive  e  degli  stessi  decreti legislativi,
autorizzando,  ai  fini  delle  suddette modifiche, l'esercizio della
potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita'
competenti;
      h)  i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia  pienamente  conforme  alle prescrizioni delle direttive medesime
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega.
 
Note all'art. 3:
             - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca  modifiche  al
          sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
             "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  -  La
          disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
          reati previsti:
               a) dal codice penale, salvo quanto disposto  dall'art.
          33 lettera a);
               b)  dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
          1978,  n.    194,  sulla  interruzione   volontaria   della
          gravidanza;
               c)  da  disposizioni  di legge concernente le armi, le
          munizioni e gli esplosivi;
               d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
               e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata  con
          legge  26  febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
          degli alimenti salvo che per  le  contravvenzioni  previste
          dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
          283;
               f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina
          degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti
          dietetici;
               g) dalla legge 10 maggio 1976, n.  319,  sulla  tutela
          delle acque dall'inquinamento;
               h)  dalla  legge  13  luglio 1966, n. 615, concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
               i)  dalla  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860, e dal
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  1964,
          n.   185,   relativi   all'impiego   pacifico  dell'energia
          nucleare;
               l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
               m) dalle leggi relative ai rapporti di  lavoro,  anche
          per  quanto  riguarda  l'assunzione  dei  lavoratori  e  le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35;
               n)  dalle  leggi  relative  alla   prevenzione   degli
          infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
               o)  dall'art.  108  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  e  dall'art.  89  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n.
          570, in materia elettorale".
             "Art.  35  (Violazioni  in  materia  di  previdenza   ed
          assistenza  obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono
          soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
          materia  di  previdenza  ed assistenza obbligatorie, punite
          con la sola ammenda.
             Per le violazioni consistenti nell'ommissione  totale  o
          parziale  del versamento di contributi e premi l'ordinanza-
          ingiunzione e' emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti  ed
          istituti  gestori  delle  forme di previdenza ed assistenza
          obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono  ai
          debitori  anche il pagamento dei contributi e dei premi non
          versati e  delle  somme  aggiuntive  previste  dalle  leggi
          vigenti a titolo di sanzione civile.
             Per  le  altre violazioni, quando viene accertato che da
          esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi  e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la  medesima  ordinanza  e dagli stessi enti ed istituti di
          cui al comma precedente.
             Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel
          termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti  al  pre-
          tore  in  funzione  di  giudice  del lavoro. Si applicano i
          commi terzo e settimo  dell'art.  22  ed  il  quarto  comma
          dell'art.  23  ed il giudizio di opposizione e' regolato ai
          sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
          civile.
             Si osservano in ogni caso gli articoli 13, 14,  20,  24,
          25,  26,  28,  29  e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione
          forzata, quando non e' diversamente stabilito  e'  regolata
          dalle disposizioni del codice di procedura civile.
             L'ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi  del secondo
          comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca  legale  sui
          beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quanto
          la  opposizione  non  e'  stata  proposta  ovvero  e' stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio  di  opposizione  la  iscrizione  dell'ipoteca  e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
             Per le violazioni  previste  dal  prima  comma  che  non
          consistono  nell'omesso o parziale versamento di contributi
          e premi e che non sono allo stesso  connesse  a  norma  del
          terzo  comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
          II di questo capo in quanto applicabili.
             La  disposizione  del  primo  comma  non si applica alle
          violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175  e
          246  del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
             Per la riscossione  delle  somme  dovute  ai  sensi  del
          presente   articolo,   nonche'   per   la  riscossione  dei
          contributi e dei premi non versati e delle  relative  somme
          aggiuntive  di  cui  alle leggi in materia di previdenza ed
          assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle
          forme di previdenza ed assistenza  obbligatorie,  osservate
          in  ogni  caso  le forme previste dal primo comma dell'art.
          18, possono  avvalersi,  ove  opportuno,  del  procedimento
          ingiuntivo  di  cui agli articoli 633 e seguenti del codice
          di procedura civile".
             - La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  disciplina  il
          coordinamento  delle  politiche  riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia  alle   Comunita'   europee   e   l'adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari.
          Gli articoli 5 e 21 recitano:
             "Art. 5 (Fondo di rotazione). - E' istituito nell'ambito
          del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
          un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione  autonoma  e
          gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25
          novembre 1971, n. 1041.
             2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
               a)  le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b)  le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c) le somme da  individuare  annualmente  in  sede  di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d) le somme annualmente determinate con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
             3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
             "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando
          i  decreti  delegati  di  cui alla presente legge prevedono
          misure di intervento finanziario non contemplate  da  leggi
          vigenti  e  non  rientranti  nell'attivita' ordinaria delle
          amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
          a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
             - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma
          di alcune norme di contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio.  L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2. I
          disegni   di   legge   e   gli  emendamenti  di  iniziativa
          governativa che comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero
          diminuzioni  di  entrate  devono  essere  corredati  da una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e delle relative coperture, con la specializzazione, per la
          spesa corrente e per le minori entrate degli oneri  annuali
          fino  alla  completa attuazione delle norme e, per le spese
          in conto capitale, della  modulazione  relativa  agli  anni
          compresi  nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo
          in  relazione  agli  obiettivi   fisici   previsti.   Nella
          relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
          quantificazione,le  loro fonti e ogni elemento utile per la
          verifica tecnica in sede parlamentare secondo le  norme  da
          adottare con i regolamenti parlamentari".