Art. 31. (Impiego di additivi negli alimenti). 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: a) articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354; b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316; c) articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623. d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116; e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b), e articolo 38, primo comma, lettere b) e c), del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e suc- cessive modificazioni; f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567; g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto.
Note all'art. 31: - L'art. 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354, relativa alla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, cosi' recita: "E' vietato nella preparazione della birra: a) (omissis); b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto". - Gli articoli 7, secondo comma, n. 5 e 11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari cosi' recitano: "Art. 7, secondo comma, n. 5) - E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che: 1) - 4) (omissis); 5) contengano materie coloranti di qualsiasi specie". "Art. 11, secondo comma. - La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati ne' addizionati con sostanze aromatizzati". - L'articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623 concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare cosi' recita: "La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, nonche' con fecola di patate in quantita' non inferiore al 2 per mille". - L'art. 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116, riguardante la disciplina della produzione e del commercio di sciroppi e delle bevande a base di mandorla, cosi' recita: "Art. 4. - Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge". - Gli articoli 37 undicesimo comma, lettera b), e 38, primo, lettere b) e c), del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2023 relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, cosi' recitano: "Art. 37. - a) (omissis); b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purche' sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione "colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie". Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva". "Art. 38. - E' vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppo, conserve, marmellate e gelatine di frutta: a) (omissis); b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto con la quale sono preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, e' consentito il ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 (21). I prodotti cosi' ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione "colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie", da farsi sui recipienti che li contengono; c) contenenti edulcoloranti sintetici". - L'art. 7, primo comma, lettere c), del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567, cosi' recita: "Gli estratti, i brodi concentrati, i dati, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione: a) - b) (omissis); c) non debbono essere addizionati di farina di carne di qualsiasi specie, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, gelatina, metalli estranei, sostanze antisettiche o coloranti o sostanze che possono comunque alterarne o variarne la composizione indicata nella richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute. E' consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di droghe in misura non superiore all'1 per cento". - Gli articoli 8, 10 e 16 primo comma lettera c), del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, cosi' recitano: "Art. 8. - E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad accezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purche' sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili l'indicazione "colorata con colori consentiti". "Art. 10. - I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoloranti sintetici". "Art. 16. - Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano: a) - b) (omissis); c) anidride solforosa. Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati".