Art. 31.
                (Impiego di additivi negli alimenti).
   1.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  della  sanita'  adotta con decreti le
disposizioni  di attuazione delle direttive comunitarie in materia di
additivi  alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
suddetti  decreti,  cessa  il corrispondente divieto di impiego negli
alimenti  e  nelle  bevande  degli  additivi  previsti dalle seguenti
disposizioni:
      a)  articolo  4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto
1962, n. 1354;
      b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo
comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;
      c)  articolo  2,  secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n.
623.
      d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;
      e)  articolo  37,  undicesimo comma, lettera b), e articolo 38,
primo  comma,  lettere  b)  e  c), del regio decreto-legge 15 ottobre
1925,  n.  2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e suc-
cessive modificazioni;
      f)  articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;
      g)   articoli  8,  10  e  16,  primo  comma,  lettera  c),  del
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1958, n. 719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto.
 
Note all'art. 31:
             -  L'art.  4,  primo  comma,  lettera b), della legge 16
          agosto 1962, n. 1354,  relativa  alla  disciplina  igienica
          della produzione e del commercio della birra, cosi' recita:
          "E' vietato nella preparazione della birra:
              a) (omissis);
               b)  colorare  la  birra con sostanze diverse da quelle
          provenienti dal malto d'orzo torrefatto".
             - Gli articoli 7, secondo comma,  n.  5  e  11,  secondo
          comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la
          disciplina della produzione e del commercio della margarina
          e dei grassi idrogenati alimentari cosi' recitano:
             "Art.  7,  secondo comma, n. 5) - E' vietato fabbricare,
          detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio
          grassi idrogenati alimentari che:
              1) - 4) (omissis);
              5) contengano materie coloranti di qualsiasi specie".
             "Art. 11, secondo comma.  -  La  margarina  e  i  grassi
          idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al
          comma   precedente   non   debbono   essere   colorati  ne'
          addizionati con sostanze aromatizzati".
             -  L'articolo  2,  secondo  comma, della legge 16 giugno
          1960,  n.  623  concernente  la  disciplina  fiscale  della
          produzione   e  del  commercio  della  margarina  destinata
          all'industria  alimentare  cosi'  recita:   "La   margarina
          destinata all'industria alimentare deve essere addizionata,
          all'atto  della fabbricazione, con un rilevatore di olio di
          sesamo secondo le norme che saranno stabilite  con  decreto
          del  Ministro  per le finanze, nonche' con fecola di patate
          in quantita' non inferiore al 2 per mille".
             - L'art.  4  della  legge  23  febbraio  1968,  n.  116,
          riguardante  la disciplina della produzione e del commercio
          di sciroppi e delle  bevande  a  base  di  mandorla,  cosi'
          recita:
             "Art.  4. - Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non
          e'  consentita  l'aggiunta  di   coloranti,   di   sostanze
          aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non
          prevista dalla presente legge".
             -  Gli  articoli  37 undicesimo comma, lettera b), e 38,
          primo, lettere b) e c), del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2023
          relativo alla repressione delle frodi nella preparazione  e
          nel  commercio  di  sostanze  di  uso agrario e di prodotti
          agrari, cosi' recitano:
             "Art. 37. - a) (omissis);
               b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute  innocue
          a  norma  del  R.D.  30  ottobre 1924, n. 1938, destinate a
          ravvivare il colore, purche' sia posta sui  recipienti,  in
          modo  chiaro  e  ben leggibile, l'indicazione "colorato con
          colori consentiti  dalle  disposizioni  sanitarie".  Questa
          disposizione non si applica ai succhi d'uva".
             "Art.  38.  -  E'  vietato  vendere,  porre in vendita o
          comunque  mettere   in   commercio,   sciroppo,   conserve,
          marmellate e gelatine di frutta:
              a) (omissis);
               b)  colorati  con sostanze coloranti diverse da quelle
          del frutto con la quale sono preparati.  Tuttavia,  per  le
          conserve,  le  marmellate,  le  gelatine  e gli sciroppi di
          fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, e' consentito
          il ripristinare il colore perduto od  alterato  durante  la
          lavorazione,  mediante  l'aggiunta  di  sostanze  coloranti
          ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n.  1938
          (21).
             I  prodotti  cosi'  ricolorati  debbono  essere messi in
          commercio con l'indicazione "colorato  artificialmente  con
          colori  consentiti  dalle disposizioni sanitarie", da farsi
          sui recipienti che li contengono;
               c) contenenti edulcoloranti sintetici".
             - L'art. 7, primo  comma,  lettere  c),  del  D.P.R.  30
          maggio 1953, n.  567, cosi' recita:
             "Gli  estratti,  i  brodi  concentrati,  i  dati,  ed  i
          prodotti affini di origine animale  o  vegetale,  destinati
          all'alimentazione:
              a) - b) (omissis);
               c)  non  debbono essere addizionati di farina di carne
          di  qualsiasi  specie,  urea,  amido,  destrina,  zuccheri,
          glicerina,  colla,  gelatina,  metalli  estranei,  sostanze
          antisettiche o coloranti o sostanze  che  possono  comunque
          alterarne   o   variarne  la  composizione  indicata  nella
          richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute.
             E' consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di
          droghe in misura non superiore all'1 per cento".
             - Gli articoli 8, 10 e 16 primo comma  lettera  c),  del
          D.P.R.  19  maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la
          disciplina igienica della produzione e del commercio  delle
          acque  gassate  e  delle  bibite  analcoliche gassate e non
          gassate confezionate in recipienti chiusi, cosi' recitano:
             "Art.  8.  -  E'  consentita  l'aggiunta   alle   bibite
          analcooliche,  ad  accezione  della  gassosa,  di  sostanze
          coloranti  ritenute  innocue   ai   sensi   delle   vigenti
          disposizioni,  purche'  sia  posta sulla confezione in modo
          ben  visibile  ed  a  caratteri  indelebili   l'indicazione
          "colorata con colori consentiti".
             "Art.   10.  -  I  prodotti  disciplinati  dal  presente
          regolamento non debbono contenere edulcoloranti sintetici".
             "Art. 16. - Sono vietate la fabbricazione e  la  vendita
          di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano:
              a) - b) (omissis);
               c)   anidride  solforosa.  Sono  tollerate  tracce  di
          anidride  solforosa  derivanti   dai   succhi   di   frutta
          impiegati".