Art. 33.
            (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/99/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) stabilire i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica
dei laboratori competenti per le attivita' di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, degli
organismi  responsabili  della  valutazione  dei suddetti laboratori,
secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;
      b)  stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  prevedano  ed  aggiornino  i  requisiti  professionali e
formativi, nonche' i criteri per il loro aggiornamento, del personale
dei   servizi   cui  compete  il  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari,  con  particolare  riguardo  al  personale  che opera nei
settori  della  chimica,  della  chimica  alimentare,  della medicina
veterinaria,  della  medicina,  della microbiologia alimentare, della
igiene  alimentare,  della  tecnologia  alimentare  e legislazione, e
definiscano  i  criteri  per  l'individuazione  delle  tipologie  del
personale   stesso  nonche'  i  requisiti  minimi  necessari  per  il
funzionamento dei laboratori;
      c)  definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del
personale  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  i  requisiti  minimi
necessari per il funzionamento dei laboratori;
      d)  definire  i  criteri  e  le modalita' attraverso i quali le
regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle
attivita'  di  controllo  ufficiale  dei prodotti alimentari che, per
motivi  di  complessita'  e  di  valutazione  costo-beneficio, devono
essere effettuate in particolari strutture;
      e)  prevedere  procedure  per l'attuazione del sistema di mutua
assistenza  amministrativa  in  materia  di  controllo  ufficiale dei
prodotti  alimentari,  di  scambio  di  informazioni  e  di ispezioni
congiunte con gli esperti dell'Unione europea.
 
Nota all'art. 33:
             - La direttiva 93/99/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L.
          290 del 24 novembre 1993.