Art. 33. (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica dei laboratori competenti per le attivita' di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee; b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonche' i criteri per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della igiene alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonche' i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori; c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui alla lettera b), nonche' i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori; d) definire i criteri e le modalita' attraverso i quali le regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle attivita' di controllo ufficiale dei prodotti alimentari che, per motivi di complessita' e di valutazione costo-beneficio, devono essere effettuate in particolari strutture; e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua assistenza amministrativa in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di scambio di informazioni e di ispezioni congiunte con gli esperti dell'Unione europea.
Nota all'art. 33: - La direttiva 93/99/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 290 del 24 novembre 1993.