Art. 34.
             (Medicinali veterinari: criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  93/40/CEE  e
93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti
di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio rilasciate da altro
Stato membro;
      b)  evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande
di  autorizzazione  all'ammissione  in  commercio  di  un  medicinale
veterinario,  attraverso  idonei  meccanismi di coordinamento fra gli
Stati membri;
      c)  migliorare  la  collaborazione e lo scambio di informazioni
fra  gli  Stati  membri,  anche  attraverso  il  sistema nazionale di
farmacovigilanza;
      d)   prevedere   norme   transitorie  e  di  coordinamento  che
consentano   una   gestione  senza  soluzione  di  continuita'  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le
disposizioni  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il
proseguimento    dell'esame    delle    domande   di   autorizzazione
all'immissione   in   commercio  per  i  prodotti  da  biotecnologia,
presentate  anteriormente  al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
 
Note all'art. 34:
             -  La  direttiva  93/40/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          214 del 24 agosto 1993.
             - La direttiva 93/41/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L.
          214 del 24 agosto 1993.
             -  Il  D.Lgs.  27  gennaio  1992  n.  117  cosi' recita:
          "Attuazione  della  direttiva  n.   87/22/CEE   concernente
          l'immissione   in   commercio   dei   medicinali   di  alta
          tecnologia,  in  particolare  di  quelli   derivati   dalla
          biotecnologia".
             -  Per  quanto  concerne  il regolamento CEE n. 2309 del
          Consiglio vedi nota all'art. 28.