Art. 34. (Medicinali veterinari: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro; b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'ammissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri; c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza; d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
Note all'art. 34: - La direttiva 93/40/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993. - La direttiva 93/41/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 117 cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 87/22/CEE concernente l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia". - Per quanto concerne il regolamento CEE n. 2309 del Consiglio vedi nota all'art. 28.