Art. 35.
             (Controlli veterinari: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/118/CE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   garantire  il  funzionamento  del  sistema  dei  controlli
veterinari  assicurando  che  i  contributi  riscossi coprano i costi
effettivamente  sostenuti  per  l'attuazione  dei  controlli  e delle
ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli
medesimi;
      b)  evitare  qualsiasi  forma  di  doppia imposizione, salva la
possibilita'  di  riscuotere  un  contributo  per  la lotta contro le
epizoozie  individuandone  l'entita' da vincolare alla attuazione dei
programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;
      c)   individuare   i   soggetti  obbligati  ai  versamenti  dei
contributi comunitari;
      d)  evitare  qualsiasi  restituzione  diretta  o  indiretta dei
contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;
       e)  prevedere  criteri  di  adeguamento  periodico dei livelli
contributivi ai costi effettivi.
 
Note all'art. 35:
             -  La  direttiva 93/118/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          340 del 31 dicembre 1993.