Art. 35. (Controlli veterinari: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli medesimi; b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilita' di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie individuandone l'entita' da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie; c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari; d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza; e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi effettivi.
Note all'art. 35: - La direttiva 93/118/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 340 del 31 dicembre 1993.