Art. 37. (Protezione degli animali: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'individuazione di diverse modalita' di abbattimento o di macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali; b) prevedere idonee modalita' di verifica delle procedure di controllo e di ispezione localmente effettuate; c) prevedere idonee modalita' di vigilanza e controllo per le operazioni di macellazione al di fuori dei macelli; d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nota all'art. 37: - La direttiva 93/119/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 340 del 31 dicembre 1993.