Art. 37.
           (Protezione degli animali: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/119/CE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere   l'individuazione   di   diverse  modalita'  di
abbattimento  o  di  macellazione  che  offrano  maggiori garanzie di
protezione per gli animali;
      b)  prevedere  idonee  modalita' di verifica delle procedure di
controllo e di ispezione localmente effettuate;
      c)  prevedere  idonee modalita' di vigilanza e controllo per le
operazioni di macellazione al di fuori dei macelli;
      d)  confermare  il  divieto  di  macellazione  al  di fuori dei
macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
 
Nota all'art. 37:
             -  La  direttiva 93/119/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          340 del 31 dicembre 1993.