Art. 39.
             (Trasporti marittimi di merci pericolose o
                            inquinanti).
   1.  Il  Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad
attuare   la   direttiva   93/75/CEE  del  Consiglio,  relativa  alle
condizioni  minime  necessarie  per le navi dirette a porti marittimi
della  Comunita'  europea  o  che  ne  escono e che trasportano merci
pericolose  o  inquinanti,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri:
      a)  obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta
a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci
pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore
di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e
sistemazione  a  bordo  delle  merci pericolose o inquinanti, nonche'
ogni  altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare
che  costituisca  una minaccia per la fascia costiera o per interessi
connessi;
      b)  collaborazione  con  le autorita' competenti di altri Stato
membro  per  la  prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e
costiere  dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o
inquinanti.
   2.  I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3.  I  regolamenti  di  cui  al presente articolo possono demandare a
decreti  ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3
e  4,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole
tecniche e modalita' di applicazione.
 
Note all'art. 39:
             -  La  direttiva  93/75/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          273 del 22 settembre 1993.
             - Per l'art. 4 comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86,
          vedi nota dell'art. 4.
             - Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          vedi note all'art. 18.