Art. 4.
             (Attuazione di direttive comunitarie in via
                           regolamentare).
   1.  Il  Governo  e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma  degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo
1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando  anche  il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata
legge n. 86 del 1989.
 
Nota all'art. 4:
             -   La  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  concernente  la
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  e  le  procedure  di esecuzione degli obblighi
          comunitari. Gli articoli 3, 4 e 5 cosi' recitano:
             "Art. 3 (Contenuti della legge  comunitaria).  -  1.  Il
          periodico     adeguamento     dell'ordinamento    nazionale
          all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma,  della
          legge comunitaria annuale, mediante:
               a)  disposizioni  modificative  o  abrogative di norme
          vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art.  1,
          comma 1;
               b)  disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione, o
          assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o  della
          Commissione  delle Comunita' europee di cui alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 1,  anche  mediante  conferimento  al
          Governo di delega legislativa;
               c)   autorizzazione  al  Governo  ad  attuare  in  via
          regolarmente le direttive o  le  raccomandazioni  (CECA)  a
          norma dell'art. 4".
             "Art.  4  (Attuazione  in via regolamentare). - 1. Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
             2. Il Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione  delle  quali  chiede  l'autorizzazione di cui
          all'art. 3, lettere c).
             3. Se le direttive  consentano  scelte  in  ordine  alla
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti   all'applicazione   della   nuova
          disciplina,   la   legge   comunitaria  detta  le  relative
          disposizioni.
             4.  Se  la   legge   comunitaria   lo   dispone,   prima
          dell'emenazione  del  regolamento,  lo schema di decreto e'
          sottoposto al parere  delle  Commissioni  permanenti  della
          Camera   dei   deputati   e  del  Senato  della  Repubblica
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere.
             5.  Il  regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle   politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di entra in vigore della  legge  comunitaria.    In  questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.
             6.  La  legge  comunitaria provvede in ogni caso a norma
          dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione  della  direttiva
          comporti:
               a)   l'istituzione   di   nuovi   organi  o  strumenti
          amministrative;
               b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
             7.  Restano  salve  le   disposizioni   di   legge   che
          consentono,  per  materie  particolari,  il  regolamento di
          direttive mediante atti amministrativi.
             8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato  l'elenco
          delle    direttive    attuate   o   da   attuare   in   via
          amministrativa".
             "Art. 5 (Attuazioni modificative).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto  dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          la legge comunitaria puo' disporre che,  all'attuazione  di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 nel medesimo articolo".