Art. 40.
           (Licenziamenti collettivi: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  92/56/CEE  del Consiglio sara'
informata  all'obiettivo  dell'armonizzazione della disciplina recata
dalla  legge  23  luglio  1991, n. 223, di attuazione della direttiva
75/129/CEE  del  Consiglio,  integrando  la consultazione con l'esame
delle  possibili  misure  di  riqualificazione e di riconversione dei
lavoratori  licenziati,  nonche'  alla necessita' che gli obblighi di
informazione  e  consultazione  siano adempiuti indipendentemente dal
fatto  che  le  decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
 
Note all'art. 40:
             -  La  direttiva  92/56/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          245 del 26 agosto 1992.
             - La legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recita:  "Norme
          in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro".
             -  La  direttiva 75/129/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          48 del 22 febbraio 1975.