Art. 44.
            (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188).
  1.  Il  titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal
seguente:  "Tutela  della  ceramica  artistica e tradizionale e della
ceramica di qualita'".
  2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  La tutela della denominazione di origine delle produzioni di
ceramica  artistica  e  tradizionale,  ai  fini  della difesa e della
conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene
attuata   con   l'apposizione   del  marchio  "ceramica  artistica  e
tradizionale",  in  conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal
Consiglio  nazionale  ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle
altre  produzioni  ceramiche,  effettuate in conformita' all'apposito
disciplinare   approvato  dal  Consiglio  nazionale  ceramico,  viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".".
  3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale
e   di   qualita',  ha  l'obbligo  di  uniformare  le  procedure  per
l'acquisizione  del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione
italiana  in  materia;  il  Consiglio  nazionale  ceramico approva la
conformita'   ai   requisiti   del  prodotto  estero  attraverso  una
successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di
opposizione  da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore
estero  puo'  chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la
verifica.  In  caso  di utilizzo illecito del marchio, il comitato di
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
puo' disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.
  4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati
attraverso:
      a) il Consiglio nazionale ceramico;
      b) i comitati di disciplinare;
      c)  le  regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze;
      d)  i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2".
  5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita'
all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico,
sono considerate ceramica di qualita'".
  6.  All'articolo  3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
    "3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale
ceramico,  un  "registro  dei  produttori  di  ceramica  artistica  e
tradizionale"  e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'"
destinati  alle  iscrizioni  dei  produttori ceramici di Paesi membri
dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta".
  7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  E'  istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito
di  tutelare  la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il
patrimonio  storico  e  culturale  tradizionale nonche' i modelli e i
decori tipici, e la ceramica di qualita'".
  8.  La  lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio
1990, n. 188, e' sostituita dalla seguente:
    "c)  definisce  e  approva  il  disciplinare  di produzione della
ceramica di qualita';".
  9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dai seguenti:
    "3.  Le  spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei
registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei
comitati  di  disciplinare  di  cui all'articolo 7, sono a carico dei
richiedenti.
    3-bis.  Con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  adottato  di  concerto con il Ministro del tesoro,
sono  determinati  l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e
le  relative  modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra'
coprire  tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento
dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari".
  10.  All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
    "7-bis.  Il  Consiglio  nazionale  ceramico  nomina  un  apposito
comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con
le medesime finalita' dei comitati previsti nel presente articolo per
quanto  riguarda  l'attivita'  di  produttori di ceramica artistica e
tradizionale di cui al comma 3-bis dell'articolo 3.".
  11.  Il  comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
e' sostituito dal seguente:
    "3.  Il  disciplinare  di  produzione  della ceramica di qualita'
viene definito dal Consiglio nazionale ceramico".
  12.  Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
il   secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  Consiglio
nazionale  ceramico  nel  disciplinare  per  la  ceramica di qualita'
prevede le modalita' relative al controllo".
  13.  Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
le  parole:  "Tutela  della  ceramica  artistica tradizionale e della
ceramica  italiana  di  qualita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Tutela  della  ceramica  artistica  tradizionale e della ceramica di
qualita'".