Art. 44. (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188). 1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'". 2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".". 3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualita', ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la conformita' ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore estero puo' chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato di disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda. 4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati attraverso: a) il Consiglio nazionale ceramico; b) i comitati di disciplinare; c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze; d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2". 5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualita'". 6. All'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta". 7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'". 8. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituita dalla seguente: "c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualita';". 9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dai seguenti: "3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari". 10. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalita' dei comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attivita' di produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3-bis dell'articolo 3.". 11. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualita' viene definito dal Consiglio nazionale ceramico". 12. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualita' prevede le modalita' relative al controllo". 13. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188, le parole: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualita'" sono sostituite dalle seguenti: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di qualita'".