Art. 45.
              (Prodotti a doppio uso militare e civile:
                         criteri di delega).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
dare  attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla
decisione   del   Consiglio   dell'Unione   europea  n.  94/942/Pesc,
sull'esportazione  di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche
mediante  norme  di  riforma  della  legge  27 febbraio 1992, n. 222,
l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.
   2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1 e' adottato nel
rispetto  delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
     a)   semplificare   e  snellire  i  procedimenti  amministrativi
previsti  dalla  legge  27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli
volti   al   rilascio   delle   autorizzazioni  globali,  generali  o
specifiche;     definire    forme    semplificate    o    sostitutive
dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non
compresi  nell'elenco  previsto  dall'allegato  I  alla decisione del
Consiglio  dell'Unione  europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il
Ministero  del  commercio  con  l'estero  abbia  disposto,  ai  sensi
dell'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.  3381/94  del Consiglio;
prevedere  le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione
all'esportazione  nonche'  per  la revoca, per l'annullamento, per la
sospensione e per la modifica della stessa;
      b)   razionalizzare   le   competenze   delle   amministrazioni
interessate  con particolare riguardo all'attivita' di coordinamento,
di  istruttoria  e  di  controllo  attraverso  il rafforzamento delle
funzioni  ispettive  e  di  verifica;  procedere alla revisione della
composizione  del  comitato  consultivo e del comitato tecnico di cui
alla  legge  27  febbraio 1992, n. 222, e delle modalita' di rilascio
dei   relativi   pareri,   ulteriormente   definendo   le  rispettive
competenze;
      c)  prevedere efficaci misure di controllo sull'attivita' degli
esportatori  attraverso la conservazione dei registri e dei documenti
commerciali  per  un  periodo  non  inferiore a tre anni, consentendo
l'accesso  presso  gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e
assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente
sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso
finale  civile,  attraverso  il  coinvolgimento  delle rappresentanze
consolari all'estero e in conformita' alle indicazioni previste dalla
legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;
      d)  ridefinire  le disposizioni sanzionatorie finali dei limiti
edittali   gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente  al  fine  di
adeguarle   alla   nuova   normativa,  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita'  lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione
presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.
   3.   La   concessione   delle  formalita'  semplificate,  prevista
dall'articolo  6  del  regolamento  (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e'
disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
 
Note all'art. 45:
             -  Il  regolamento  (CE) n. 3381/94 del 19 dicembre 1994
          istituisce  un  regime  comunitario  di   controllo   delle
          esporatazioni di beni a duplice uso.
             -  La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione europea n.
          94/942/Pesc e' relativa  all'azione  comune,  adottata  dal
          Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione
          europea,  riguardante  il  controllo  delle esportazioni di
          beni a duplice uso.
             - La legge 27  febbraio  1992,  n.  222,  cosi'  recita:
          "Norme  sul  controllo dell'esportazione e del transito dei
          prodotti ad alta tecnologia.