Art. 45. (Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione nonche' per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa; b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attivita' di coordinamento, di istruttoria e di controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica; procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, e delle modalita' di rilascio dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive competenze; c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attivita' degli esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze consolari all'estero e in conformita' alle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni; d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali dei limiti edittali gia' previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione. 3. La concessione delle formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
Note all'art. 45: - Il regolamento (CE) n. 3381/94 del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esporatazioni di beni a duplice uso. - La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc e' relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso. - La legge 27 febbraio 1992, n. 222, cosi' recita: "Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.