Art. 46.
            (Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa
          alla procedura di informazione nel settore delle
              norme e delle regolamentazioni tecniche).
   1.  L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  1. - (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente
legge,  nonche'  per  l'esercizio delle competenze di cui al decreto-
legge  30  giugno  1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
      a)  "prodotto":  i  prodotti  di  fabbricazione industriale e i
prodotti agricoli;
      b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un
documento  che  definisce le caratteristiche richieste a un prodotto,
quali  i  livelli  di  qualita'  o di utilizzazione, la sicurezza, le
dimensioni,  nonche'  le  prescrizioni  applicabili  al  prodotto per
quanto  riguarda  la  denominazione  di  vendita,  la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono
altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi
ai  prodotti  agricoli  ai  sensi  dell'articolo 38, paragrafo 1, del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, i prodotti destinati
all'alimentazione  umana  e  animale,  nonche'  i medicinali definiti
dall'articolo  1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i
metodi  ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti,
quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
      c)  "altro  requisito":  un  requisito diverso da una specifica
tecnica,  imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare
dei  consumatori  o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita
dopo   la   commercializzazione,   quali   le   sue   condizioni   di
utilizzazione,   di   reimpiego   o  di  eliminazione,  qualora  tali
condizioni  possano influenzare in modo significativo la composizione
o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
      d)  "norma":  una  specifica tecnica, approvata da un organismo
riconosciuto  ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti
categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono
norme  internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe
a  disposizione  del  pubblico  rispettivamente  da un'organizzazione
internazionale,  da  un organismo europeo o da un organismo nazionale
di normalizzazione;
      e)   "programma   di   normalizzazione":  il  piano  di  lavoro
predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente
l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;
      f)  "progetto di norma": il documento contenente il testo delle
specifiche  tecniche  per  una  determinata  materia, per la quale si
prevede  l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale
e che e' distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;
      g)  "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi
elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;
      h)   "organismo   nazionale   di  normalizzazione":  uno  degli
organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;
      i)  "progetto  di  regola  tecnica":  il testo di una specifica
tecnica   o  di  altro  requisito,  comprendente  anche  disposizioni
amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte
degli  organi  competenti e che si trovi in una fase preparatoria che
permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;
      l)  "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli
altri  requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso
si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o
altro   requisito,   la   cui   osservanza  e'  obbligatoria  per  la
commercializzazione  o  l'utilizzazione di un prodotto sul territorio
nazionale  o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
intese   a   vietare   la  fabbricazione,  la  commercializzazione  o
l'utilizzazione  di  un  prodotto  ad  eccezione  di  quelle indicate
all'articolo 9, comma 6.
   2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
      a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
che  fanno  riferimento  a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a
codici  professionali  o  di  buona prassi che si riferiscono, a loro
volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza
conferisce  una  presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate
dalle    suddette    disposizioni    legislative,   regolamentari   o
amministrative;
      b)  gli  accordi  facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e'
parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di
altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
      c)  le  specifiche  tecniche e gli altri requisiti connessi con
misure  di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo
di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o
di  altri  requisiti  ad  eccezione delle specifiche tecniche e degli
altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale".
   2.  L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  3.  -  (Nomine  di  rappresentanti dello Stato nel Comitato
della  Commissione  delle  Comunita'  europee). - 1. I rappresentanti
dello   Stato  italiano  in  seno  al  Comitato  permanente  previsto
dall'articolo  5  della  direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono
nominati   dal   Ministro   degli  affari  esteri,  su  designazione,
rispettivamente,   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni,   nell'ambito   dei   funzionari  delle  direzioni
generali   specificatamente   competenti   e   di  esperti  altamente
specializzati.
   2.  I  rappresentanti  di  cui  al  comma  1 coordinano la propria
attivita'  con  le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche
mediante  la  periodica  convocazione  di conferenze di servizi con i
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
   3.   Possono   essere  designati,  di  volta  in  volta,  in  casi
particolari,  funzionari  di  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti
altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al
Comitato di cui al comma 1".
   3.  L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  4.  -  (Organismi  italiani  di  normalizzazione) - 1. Ogni
modifica   degli   organismi   italiani  di  normalizzazione  di  cui
all'elenco  allegato  alla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, e'
comunicata  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee dal Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  previo decreto
interministeriale  adottato  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,  del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le
modifiche   entrano   in   vigore  alla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
   2.  La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo
di  normalizzazione  ai  fini  della presente legge e' esercitata dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  che  riferisce  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al
settore   dell'ingegneria  civile  e  strutturale,  d'intesa  fra  il
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  il  Consiglio superiore dei
lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici".
   4.  L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART. 5. - (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle
amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli
organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita'
europee  e  i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della
Comunita'  europea,  nonche'  il  Comitato europeo di normalizzazione
(CEN),    l'Istituto   europeo   per   la   standardizzazione   nelle
telecomunicazioni  (ETSI)  e  il  Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica  (CENELEC)  sui  programmi  di  normalizzazione  e sui
progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di
una  norma  internazionale  o europea, indicando in particolare se la
norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero
la  trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando
in  tal  caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di
cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
   2.  Le  informazioni  ricevute  dagli organismi di normalizzazione
degli  altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI
e   dal   CENELEC,   sono   trasmesse   dagli   organi   italiani  di
normalizzazione  all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al
settore  dell'ingegneria  civile  e  strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
   3.  Presso  il  Dipartimento  per il coordinamento delle politiche
comunitarie   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  viene
indetta,  con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con le
amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica
ad  applicazione  generale  per la cui emanazione o approvazione sono
competenti,  nonche'  i  testi definiti dei provvedimenti, al fine di
verificare la completezza dell'informazione che verra' trasmessa alla
Commissione   delle   Comunita'   europee   a   cura   del  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, anche in relazione
alla  eventuale  richiesta  di  procedura d'urgenza. Ogni progetto e'
corredato da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che
ne   rendono   necessaria   l'adozione  e  dall'eventuale,  motivata,
richiesta di riservatezza, alla quale il Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   si   conforma  nell'effettuare  la
trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore
o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del
Consiglio   dei  ministri  sono  presentati,  a  cura  dei  Ministeri
proponenti,  subito  dopo la loro approvazione da parte del Consiglio
dei ministri.
   4.  Se  il  progetto  di  regola  tecnica  fa  parte di una misura
prevista  in  atti comunitari diversi dalla direttiva 83/89/CEE, puo'
essere   comunicato  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  in
conformita'   al  presente  articolo,  ovvero  secondo  la  procedura
prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal
caso  nella  comunicazione  e' espressamente dichiarato che la stessa
vale  anche  ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione
e'   data  notizia  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   5.   Se   il  progetto  di  regola  tecnica  mira  a  limitare  la
commercializzazione   o   l'utilizzazione  di  una  sostanza,  di  un
preparato  o  di  un  prodotto  chimico,  anche  per motivi di salute
pubblica  o  di  tutela  dei  consumatori  o  dell'ambiente,  esso e'
comunicato  unitamente  ad  un  promemoria relativo alla sostanza, al
preparato  o  al  prodotto,  ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili,  se  tali  informazioni  sono  disponibili, nonche' alle
conseguenze  per  la  salute  pubblica  o la tutela del consumatore o
dell'ambiente,  corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo
i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di
cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove
si  tratti  di  una sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3,
paragrafo  2,  della  direttiva  92/32/CEE  nel  caso  di  una  nuova
sostanza.
   6.  La  procedura  di  notifica di cui al presente articolo non si
applica    alle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
amministrative,  o  agli  accordi  facoltativi di cui all'articolo 9,
comma 6".
   5.  L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.   6.  -  (Comunicazione  delle  informazioni  da  parte  del
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le
informazioni  acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   nel   corso   della   procedura   comunitaria  di
informazione   nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni
tecniche  sono  poste  a  disposizione  delle  altre  amministrazioni
pubbliche  interessate.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  definisce  le  modalita'  per  assicurare il flusso
delle  informazioni,  anche mediante sistemi di posta elettronica. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a
garantire  l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli
od   associati,  anche  attraverso  l'ausilio  di  adeguati  supporti
informatici   e  di  sportelli  al  pubblico,  aperti  a  cura  delle
amministrazioni regionali.
   2.  Le  osservazioni  elaborate  da  parte  delle  amministrazioni
statali,   relative  ai  progetti  di  norme  o  di  regole  tecniche
presentate  da  altri  Stati  membri, sono trasmesse alla Commissione
delle  Comunita'  europee  a  cura  del  Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato.  Tali  osservazioni  possono fondarsi
unicamente  sugli  aspetti  suscettibili  di costituire ostacolo agli
scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto".
   6.  L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.   9.  -  (Differimento  della  messa  in  vigore  di  regole
tecniche). - 1. Le regole tecniche non possono essere messe in vigore
prima  del  termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto
alla Commissione delle Comunita' europee.
   2.  Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica
e'  oggetto  di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di
osservazioni  di  uno Stato membro della Comunita' europea, in quanto
suscettibile  di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei
beni,  la  messa  in  vigore della regola tecnica e' differita di sei
mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la
messa  in  vigore  riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), il differimento e' di quattro mesi.
   3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la
regola  tecnica  riguarda  una proposta di direttiva o di regolamento
presentata  al  Consiglio  o  una  materia  oggetto  di  proposta  di
direttiva, di regolamento o di decisione ovvero notifica l'intenzione
di   presentare   al   Consiglio  una  proposta  di  direttiva  o  di
regolamento,  la  messa in vigore della regola tecnica e' rinviata di
dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.
   4.  Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo
di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a
diciotto mesi.
   5.  La  sospensione  di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione
comunica  il  ritiro  della  proposta o del progetto o la rinuncia ad
adottare  un  atto  comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto
comunitario vincolante.
   6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legisla-
   tive,  regolamentari  ed amministrative o agli accordi facoltativi
      che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo
all'adozione di specifiche tecniche;
      b)   soddisfano   gli   impegni   derivanti   da   un   accordo
internazionale  che  da'  luogo  all'adozione  di specifiche tecniche
comuni nella Comunita';
      c)  fanno  uso  di clausole di salvaguardia previste negli atti
comunitari cogenti;
      d)   applicano  l'articolo  8,  paragrafo  1,  della  direttiva
92/59/CEE   del  Consiglio,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
prodotti;
      e)  eseguono  una  sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee;
      f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta
della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.
   7.  Il  presente  articolo non si applica alle regole tecniche che
vietano  la  fabbricazione  di  prodotti  senza ostacolarne la libera
circolazione  e  alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  c).  I  commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
   8.  Il  presente  articolo  non si applica se l'adozione di regole
tecniche   e'  resa  necessaria  da  urgenti  motivi  dovuti  ad  una
situazione  grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute
delle  persone  e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla
sicurezza  o  per  ottemperare  ad  obblighi  derivanti  da  trattati
internazionali".
    7.  L'articolo  2  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317, come
sostituito  dall'articolo  53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, e' abrogato.
 
Note all'art. 46:
             - La direttiva 94/10/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 100
          del 19 aprile 1994.
             -   La  legge  21  giugno  1986  n.  317  cosi'  recita:
          "Attuazione della direttiva n.  83/189  CEE  relativa  alla
          procedura  d'informazione  nel  settore delle norme e delle
          regolamentazioni tecniche".
             -  Il  D.L.  30  giugno  1982,  n.  390,  cosi'  recita:
          "Disciplina  delle  funzioni  prevenzionali  e  omologative
          delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza del lavoro".
             - L'art. 38 paragrafo I Trattato istitutivo  della  CEE,
          cosi' recita:
             "Art.  38 - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura
          e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che
          sono in diretta connessione con tali prodotti".
             -  L'articolo  1 della direttiva 65/65/CEE pubblicata in
          G.U.C.E. n.  22 del 9 febbraio 19965, cosi' recita:
             "Art.1.  -  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente
          direttiva, si deve intendere per:
          1. Specialita' medicinale:
             ogni  medicinale  precedentemente  preparato, immesso in
          commercio  con  una  denominazione  speciale  ed   in   una
          confezione particolare.
          2. Medicinale:
             ogni  sostanza  o  composizione  presentata  come avente
          proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane  o
          animali.
             Ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o
          all'animale  allo  scopo di stabilire uan diagnosi medica o
          di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche
          dell'uomo   o   dell'animale   e'   altresi'    considerata
          medicinale.
          3. Sostanza:
             ogni   materia   indipendentemente   dall'origine;  tale
          origine puo' essere:
              umana, come:
               il sangue umano e suoi derivati,
              animali, come:
               microorganismi,  animali  interi,  parti  di   organi,
          secrezioni   animali,   tossine,   sostanze   ottenute  per
          estrazione, prodotti derivati dal sangue, ecc.
              vegetale, come:
               microorganismi, piante, parti  di  piante,  secrezioni
          vegetali, sostanze ottenute per estrazione, ecc.,
              chimica, come:
               elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici
          di trasformazione e di sintesi".
             -  La  direttiva 83/139/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          109 del
          26 aprile 1983.
             - Il regolamento 793/93 del Consiglio del 23 marzo  1993
          e'  relativo  alla  valutazione  e  al controllo dei rischi
          presentati dalle sostanze esistenti.
             - La direttiva 92/32/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L.
          154 del
          5 giugno 1992.
             -  La  direttiva  92/59 e' pubblicata in G.U.C.E. L. 228
          dell'11 agosto 1992.