Art. 47.
            (Procedure di certificazione e/o attestazione
                   finalizzate alla marcatura CE).
   1.   Le  spese  relative  alle  procedure  di  certificazione  e/o
attestazione  per  l'apposizione  della  marcatura CE, previste dalla
normativa  comunitaria,  sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo
rappresentante stabilito nell'Unione europea.
   2.   Le  spese  relative  all'autorizzazione  degli  organismi  ad
effettuare  le  procedure  di  cui  al  comma  1  sono  a  carico dei
richiedenti.   Le   spese  relative  ai  successivi  controlli  sugli
organismi   autorizzati   sono   a  carico  di  tutti  gli  organismi
autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I controlli
possono  avvenire  anche  mediante  l'esame  a  campione dei prodotti
certificati.
   3.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita' di cui al comma 1, se
effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello
Stato,  e  dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di  previsione dei
Ministeri  interessati  sui  capitoli  destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati
commi  e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti  mediante
l'acquisizione  temporanea  a  titolo  gratuito dei prodotti presso i
produttori, i distributori ed i rivenditori.
   4.  Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto  con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno  ogni  due  anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di
cui  al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da
organi  dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla
base  dei  costi  effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di
riscossione  delle  tariffe  stesse  e dei proventi a copertura delle
spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti
sono  altresi'  determinate  le  modalita' di erogazione dei compensi
dovuti,    in    base    alla   vigente   normativa,   al   personale
dell'amministrazione  centrale  o periferica dello Stato addetto alle
attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per
l'acquisizione   a   titolo   gratuito   e  la  successiva  eventuale
restituzione   dei   prodotti  ai  fini  dei  controlli  sul  mercato
effettuati  dalle  amministrazioni  vigilanti  nell'ambito dei poteri
attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei
prodotti  sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
   5.  Con  l'entrata  in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo,  sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
   6.  In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 e'
emanato  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.