Art. 48.
              (Certificazione marchio CE per il settore
                  industriale: criteri di delega).
   1.  All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la
parte  in  cui  modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con
leggi  e  con  atti  aventi forza ed efficacia di legge, si provvede,
fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
      a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge
18  ottobre 1977, n. 719, di recepimento della direttiva 73/23/CEE in
materia  di  armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati membri
relativamente  al  materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione;
      b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive
87/404/CEE   e   90/488/CEE   in   materia  di  armonizzazione  delle
legislazioni  degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici
a pressione;
      c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva
88/378/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
      d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  4  dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva
89/686/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;
      e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva
90/384/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati  membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento
non  automatico,  prevedendo  che  il  Ministero  dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato  individui  gli  impieghi  di  scarsa
rilevanza  ai  fini  della tutela e della fede pubblica, da esonerare
dall'obbligo di verificazione periodica;
      f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva
90/385/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.
   2.  All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le
parti  in  cui  modifica ed integra direttive comunitarie attuate con
atti  di  natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi
dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
 
Note all'art. 48:
             -  La  direttiva  93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          220 del 30 agosto 1993.
             -  La  legge  18  ottobre  1977,  n.  791  cosi' recita:
          "Attuazione della direttiva del consiglio  delle  Comunita'
          europee  (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza
          che deve possedere  il  materiale  elettrico  destinata  ad
          essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
             - La direttiva 73/23/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          L. 77 del 26 marzo 1973.
             -  Il  D.Lgs.  27  settembre  1991, n. 311 cosi' recita:
          "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e  n.  90/488/CEE
          in  materia  di  recipienti  semplici  a pressione, a norma
          dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".
             -  La  direttiva  87/404/CEE  e'  stata  pubblicata   in
          G.U.C.E. L. 220 dell'8 agosto 1987.
             -   La  direttiva  90/488/CEE  e'  stata  pubblicata  in
          G.U.C.E. L. 270 del 2 ottobre 1990.
             - Il D.Lgs. 27 settembre 1991,  n.  313,  cosi'  recita:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  88/378/CEE  relativa  al
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          concernenti  la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art.
          54 della legge 29 dicembre 190, n.  428".
             -  La  direttiva  88/378/CEE  e'  stata  pubblicata   in
          G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988.
             -  Il  D.Lgs.  4  dicembre  1992  n.  475  cosi' recita:
          "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
          dicembre  1989,  in   materia   di   ravvicinamento   delle
          legislazioni  degli Stati membri relative ai dispositivi di
          protezione individuale".
             - La direttiva 89/686 e' stata pubblicata in G.U.C.E. L.
          399 del 30 dicembre 1983.
             - Il D.Lgs.  29  dicembre  1992  n.  517  cosi'  recita:
          "Attuazione  della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia   di
          strumenti per pesare a funzionamento non automatico".
             -   La  direttiva  90/384/CEE  e'  stata  pubblicata  in
          G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990.
             -  D.Lgs.  14  dicembre  1992  n.  507   cosi'   recita:
          "Attuazione   della  direttiva  90/385/CEE  concernente  il
          ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  rela-
          tive ai dispositivi medici impiantabili attivi".
             -   La  direttiva  90/385/CEE  e'  stata  pubblicata  in
          G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990.
             - L'art.  4  della  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,
          concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'italia  alle   Comunita'
          europee (Legge comunitaria 1993), cosi' recita:
             "Art.  4  (Attuazione  di  direttiva  comunitaria in via
          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare
          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,
          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge n. 86 del 1989.
             2.  Gli  schemi  di  regolamento  per l'attuazione delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
          9  marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della
          presente legge".