Art. 48. (Certificazione marchio CE per il settore industriale: criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977, n. 719, di recepimento della direttiva 73/23/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione; c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli; d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva 89/686/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale; e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verificazione periodica; f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva 90/385/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi. 2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Note all'art. 48: - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993. - La legge 18 ottobre 1977, n. 791 cosi' recita: "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinata ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione". - La direttiva 73/23/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 77 del 26 marzo 1973. - Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311 cosi' recita: "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428". - La direttiva 87/404/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 220 dell'8 agosto 1987. - La direttiva 90/488/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 270 del 2 ottobre 1990. - Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 190, n. 428". - La direttiva 88/378/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988. - Il D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale". - La direttiva 89/686 e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 399 del 30 dicembre 1983. - Il D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 517 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico". - La direttiva 90/384/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990. - D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 507 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai dispositivi medici impiantabili attivi". - La direttiva 90/385/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990. - L'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1993), cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989. 2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".