Art. 49.
           (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio
              di unita' per la navigazione da diporto:
                         criteri di delega).
   1.  All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  si  provvede apportando le necessarie modifiche ed
integrazioni  alla  legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  e successive
modificazioni,   per  adeguarla  alle  disposizioni  della  direttiva
stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  fissare  dei  limiti  di  abilitazione  alla navigazione in
relazione  alle  categorie  di  progettazione delle unita' da diporto
come previsto dalla direttiva;
      b)  adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto
ai limiti di cui alla lettera a);
      c)  adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto
alle disposizioni previste dalla direttiva;
      d)  adeguare  la  regolamentazione  nazionale a quanto previsto
dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
      e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione,
sui  carichi  ammissibili  e  sulle  persone  trasportabili  a quanto
previsto dalla direttiva.
 
Note all'art. 49:
             -  La  direttiva  94/25/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          164 del
          30 giugno 1994.
             - La legge 11 febbraio 1971, n. 50, cosi' recita: "Norme
          sulla navigazione da diporto".