Art. 49. (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unita' per la navigazione da diporto: criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva; b) adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto ai limiti di cui alla lettera a); c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva; d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE; e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
Note all'art. 49: - La direttiva 94/25/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 164 del 30 giugno 1994. - La legge 11 febbraio 1971, n. 50, cosi' recita: "Norme sulla navigazione da diporto".