Art. 50.
           (Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per
           la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
                  idrocarburi: criteri di delega).
   1.  Il  Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data
di  entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei
seguenti criteri e principi direttivi:
      a)  promozione  della concorrenza attraverso l'abrogazione o la
modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra
diversi   operatori   nei   settori   della   prospezione,   ricerca,
coltivazione  e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando,
entro  il  31  dicembre  1996,  parita'  di condizioni di accesso per
l'intero territorio nazionale;
      b)  soppressione,  entro  il  31  dicembre  1996, del regime di
esclusiva  per  la  ricerca,  la  coltivazione  e  lo  stoccaggio  in
giacimento  nelle  zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
successive  modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro-
cedure   per   regolare   il  conseguente  regime  transitorio  nella
salvaguardia dei diritti quesiti;
      c)  predisposizione  e  adozione, entro il 31 dicembre 1996, di
procedure  idonee  a  garantire  agli  operatori  tutte le necessarie
condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;
      d)   armonizzazione   sull'intero  territorio  nazionale  della
disciplina  in  materia  di  aliquote  di prodotto della coltivazione
dovute  allo  Stato,  rideterminandone  l'entita',  le  modalita'  di
corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza
del  gettito  complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto
per  il  bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle
regioni;
      e)  determinazione  per l'intero territorio nazionale di proce-
dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e
trasparenza;
      f)  definizione,  per il conferimento di permessi di ricerca di
idrocarburi  in  caso  di  concorso di domande per la stessa area, di
criteri  oggettivi  e  non  discriminatori, ivi comprese le capacita'
tecniche  ed  economiche  e  le  modalita' di svolgimento dei lavori,
anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche'
al ripristino dei luoghi.
 
Note all'art. 50:
             - La direttiva 94/22/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L.
          164 del 30 giugno 1994.
             -  La  legge  10  febbraio  1953,  n. 136, cosi' recita:
          "Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).