Art. 54. (Cooperazione con la Commissione delle Comunita' europee in materia di concorrenza). 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, e' competente a provvedere: a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunita' europee; b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunita' europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato. 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' richiedere l'intervento della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie. 3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunita' europee e non possono essere utilizzati ad altri fini. 4. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta' indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorita' nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990. L'Autorita' informa la Commissione delle Comunita' europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.
Note all'art. 54: - L'art. 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990 n. 287 concernente norme per la tutela della concorrenza del Mercato, cosi' recita: "L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia". - Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 17/62 reca: "Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato". - Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1017/68 e' relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. - Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 4056/86 determina le modalita' di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi. - Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3975/87 e' relativo alle modalita' di applicare delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei. - Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 e' relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. - L'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990 n. 287 sopracitata, cosi' recita: "2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria: disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato: disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria". - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' recita: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 cosi' recita: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". - L'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cosi' recita: "Art. 20 (Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria). - 1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorita' garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dell'editoria. 2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorita' di vigilanza. 3. I provvedimenti delle autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorita' di vigilanza puo' adottare il provvedimento di sua competenza. 4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'art. 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'art. 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza. 5. L'Autorita' di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito puo' altresi' autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'art. 2 per esigenze di stabilita' del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1. Detta autorizzazione e' adottata d'intesa con l'Autorita' di cui all'art. 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza. 6. L'Autorita' di cui all'art. 10 puo' segnalare alle autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3. 7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorche' l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. 8. Le autorita' di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorita' di cui all'art. 10. 9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria". - Gli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato istitutivo della Comunita' europea cosi' recitano: "Art. 85. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi". "Art. 86. - E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza: d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi". Il titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1980, n. 287, cosi' recita: "Capo II - Poteri dell'Autorita' in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante".