Art. 54.
          (Cooperazione con la Commissione delle Comunita'
                 europee in materia di concorrenza).
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
applicazione  dei  regolamenti  (CEE)  del  Consiglio  n.  17/62,  n.
1017/68,  n.  4056/86,  n.  3975/87  e  n.  4064/89,  in  materia  di
concorrenza, e' competente a provvedere:
      a)   alla   esecuzione   degli   accertamenti  richiesti  dalla
Commissione delle Comunita' europee;
      b)  alla  assistenza  da prestare agli agenti della Commissione
delle  Comunita'  europee  in  relazione  all'assolvimento  dei  loro
compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.
   2.  Per  l'assolvimento  dell'incarico  di  cui  al  comma  1,  da
espletare  con  le  modalita'  previste  dalla normativa comunitaria,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato dispone dei
poteri  istruttori  di  cui  all'articolo 14, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata
e  su  richiesta  della  Commissione  delle  Comunita'  europee, puo'
richiedere  l'intervento  della  Guardia  di  finanza, che esegue gli
accertamenti  richiesti,  con  i  poteri  e  le facolta' previsti dai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29
settembre  1973,  n.  600,  e successive modificazioni, e dalle altre
norme tributarie.
   3.  Gli  esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2
sono   destinati  esclusivamente  alla  Commissione  delle  Comunita'
europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.
   4.   L'Autorita'   garante   della   concorrenza  e  del  mercato,
nell'espletamento  delle  istruttorie di cui al titolo II della legge
10  ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari
della  Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta'
indicati  al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in
modo da non determinare oneri aggiuntivi.
   5.  L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto
autorita'  nazionale  competente  in materia di concorrenza, applica,
fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre
1990,  n.  287,  gli  articoli  85,  paragrafo  1, ed 86 del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea, utilizzando i poteri ed agendo
secondo  le  procedure  di  cui al titolo II, capo II, della medesima
legge  n.  287  del  1990.  L'Autorita'  informa la Commissione delle
Comunita'  europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora
la  Commissione  inizi,  con  riguardo alla medesima fattispecie, una
procedura a norma dei regolamenti comunitari.
 
Note all'art. 54:
             - L'art. 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990 n. 287
          concernente  norme  per  la  tutela  della  concorrenza del
          Mercato,  cosi'  recita:   "L'Autorita'   ha   diritto   di
          corrispondere  con tutte le pubbliche amministrazioni e con
          gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi,  oltre
          a   notizie   ed   informazioni,   la   collaborazione  per
          l'adempimento delle sue funzioni.  L'Autorita',  in  quanto
          autorita'   nazionale   competente   per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle
          Comunita'  europee  i  rapporti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria in materia".
             -  Il  regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 17/62 reca:
          "Primo regolamento d'applicazione degli articoli  85  e  86
          del trattato".
             -  Il  regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n. 1017/68 e'
          relativo  all'applicazione  di  regole  di  concorrenza  ai
          settori  dei  trasporti  ferroviari,  su  strada  e per vie
          navigabili.
             -  Il  regolamento  (CEE)  del  Consiglio   n.   4056/86
          determina  le modalita' di applicazione degli articoli 85 e
          86 del trattato ai trasporti marittimi.
             - Il regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  3975/87  e'
          relativo  alle  modalita'  di  applicare  delle  regole  di
          concorrenza alle imprese di trasporti aerei.
             - Il regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  4064/89  e'
          relativo  al  controllo  delle operazioni di concentrazione
          tra imprese.
             - L'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990 n. 287
          sopracitata, cosi' recita: "2.  L'Autorita'  puo'  in  ogni
          momento  dell'istruttoria  richiedere  alle imprese, enti o
          persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e
          di  esibire  documenti  utili  ai  fini   dell'istruttoria:
          disporre  ispezioni  al  fine  di  controllare  i documenti
          aziendali e di prenderne  copia,  anche  avvalendosi  della
          collaborazione   di  altri  organi  dello  Stato:  disporre
          perizie e  analisi  economiche  e  statistiche  nonche'  la
          consultazione  di  esperti  in  ordine a qualsiasi elemento
          rilevante ai fini dell'istruttoria".
             - Il D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  633,  cosi'  recita:
          "Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto".
             - Il D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600  cosi'  recita:
          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi".
             - L'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  cosi'
          recita:
             "Art.  20  (Aziende  ed  istituti  di  credito,  imprese
          assicurative  e  dei  settori   della   radiodiffusione   e
          dell'editoria).  -  1. Nei confronti delle imprese operanti
          nei   settori   della   radiodiffusione   e   dell'editoria
          l'applicazione   degli   articoli   2,  3,  4  e  6  spetta
          all'autorita' garante prevista dalla  legislazione  vigente
          per i settori della radiodiffusione e dell'editoria.
             2.  Nei  confronti  delle aziende ed istituti di credito
          l'applicazione degli articoli 2,  3,  4  e  6  spetta  alla
          competente autorita' di vigilanza.
             3.  I  provvedimenti delle autorita' di vigilanza di cui
          ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6,
          sono adottati  sentito  il  parere  dell'Autorita'  garante
          della  concorrenza e del mercato di cui all'art. 10, che si
          pronuncia  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   della
          documentazione   posta   a  fondamento  del  provvedimento.
          Decorso inutilmente tale termine l'autorita'  di  vigilanza
          puo' adottare il provvedimento di sua competenza.
             4.  Nel  caso  di  operazioni  che  coinvolgono  imprese
          assicurative,  i  provvedimenti   dell'Autorita'   di   cui
          all'art.  10  sono adottati sentito il parere dell'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni private e  d'interesse
          collettivo  (ISVAP),  che  si pronuncia entro trenta giorni
          dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del
          provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita'
          di cui all'art. 10 puo' adottare il  provvedimento  di  sua
          competenza.
             5. L'Autorita' di vigilanza sulle aziende ed istituti di
          credito  puo'  altresi' autorizzare, per un tempo limitato,
          intese in deroga al divieto dell'art.  2  per  esigenze  di
          stabilita' del sistema monetario, tenendo conto dei criteri
          di  cui  all'art.  4,  comma  1.  Detta  autorizzazione  e'
          adottata d'intesa con l'Autorita' di cui all'art.   10  che
          valuta  se  l'intesa  comporti  o meno l'eliminazione della
          concorrenza.
             6. L'Autorita' di cui all'art. 10  puo'  segnalare  alle
          autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza
          di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.
             7.  Fatto  salvo  quanto  disposto nei commi precedenti,
          allorche' l'intesa, l'abuso di  posizione  dominante  o  la
          concentrazione   riguardano  imprese  operanti  in  settori
          sottoposti alla vigilanza di piu'  autorita',  ciascuna  di
          esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza.
             8. Le autorita' di vigilanza di cui al presente articolo
          operano  secondo  le  procedure previste per l'Autorita' di
          cui all'art. 10.
             9. Le disposizioni della presente legge  in  materia  di
          concentrazione  non costituiscono deroga alle norme vigenti
          nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e
          dell'editoria".
             - Gli  articoli  85,  paragrafo  1  e  86  del  trattato
          istitutivo della Comunita' europea cosi' recitano:
             "Art.  85. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune
          e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
          di associazioni d'imprese e tutte  le  pratiche  concordate
          che  possano  pregiudicare  il commercio tra Stati membri e
          che  abbiano  per  oggetto  o  per  effetto  di   impedire,
          restringere   o   falsare   il   gioco   della  concorrenza
          all'interno del mercato comune  ed  in  particolare  quelli
          consistenti nel:
               a)  fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto  o  di  vendita  ovvero  altre   condizioni   di
          transazione;
               b)  limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
          lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
               c)   ripartire   i   mercati    o    le    fonti    di
          approvvigionamento;
               d)  applicare,  nei rapporti commerciali con gli altri
          contraenti,   condizioni    dissimili    per    prestazioni
          equivalenti,  cosi'  da  determinare  per questi ultimi uno
          svantaggio nella concorrenza;
               e)   subordinare   la   conclusione    di    contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni supplementari, che, per loro natura  o  secondo
          gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
          dei contratti stessi".
             "Art. 86. - E' incompatibile con  il  mercato  comune  e
          vietato,  nella  misura in cui possa essere pregiudizievole
          al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento  abusivo  da
          parte  di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
          mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
             Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
               a) nell'imporre direttamente od indirettamente  prezzi
          d'acquisto,  di  vendita od altre condizioni di transazione
          non eque;
               b) nel  limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o  lo
          sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
               c)  nell'applicare  nei  rapporti  commerciali con gli
          altri  contraenti  condizioni  dissimili  per   prestazioni
          equivalenti,  determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno
          svantaggio per la concorrenza:
               d)  nel  subordinare  la  conclusione   di   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni supplementari, che, per loro natura  o  secondo
          gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
          dei contratti stessi".
             Il titolo II, capo II, della legge 10 ottobre  1980,  n.
          287,  cosi'  recita:  "Capo  II  - Poteri dell'Autorita' in
          materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza
          e di abuso di posizione dominante".