Art. 55.
                        (Frodi comunitarie).
   1.   Ferma  restando  ogni  competenza  prevista  dalla  normativa
vigente,  al  fine  di  assicurare  un maggiore impulso all'azione di
contrasto  alle  frodi  comunitarie,  e'  istituito, nei limiti degli
stanziamenti  iscritti  nello  stato  di  previsione  della spesa del
Ministero  delle  finanze  -  rubrica  Guardia  di  finanza  -  e dei
contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
   2.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione
concernenti  le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione
di repressione delle frodi comunitarie.
 
Nota all'art. 55:
             -  L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' riportato alla nota all'art. 18.