Art. 56. (Fondo di rotazione). 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un piu' efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea. 2. Gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono erogati previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformita' allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro. 3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalita' che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, all'Unione europea. 4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalita' in- dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.
Nota all'art. 56: - L'art. 9 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568 relativo all'approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987 n. 183, cosi' recita: "Art. 9. - 1. Fermo restando il limite delle anticipazioni nella misura del 90% di quanto complessivamente spettante al beneficiario a titolo di contributi nazionali e comunitari, il Fondo provvede alle erogazioni di competenza secondo i seguenti criteri: a) per la quota nazionale di cui all'art. 7: 1) il 40% della quota a titolo di anticipo; 2) il 50% in relazione agli stati di avanzamento dell'azione; b) per l'anticipazione della quota comunitaria di cui all'art. 8: 1) erogazioni fino ad un massimo del 90% della quota stessa, da corrispondere in relazione agli stati di avanzamento dell'azione, al netto dell'interesse al tasso del 5%, provvisoriamente determinato in relazione alla prevista data di certificazione dell'avvenuta attuazione del progetto. In sede di erogazione del saldo, si procede alle eventuali operazioni di conguaglio". - L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, cosi' recita: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".