Art. 56. 
                        (Fondo di rotazione). 
   1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, modifiche  all'articolo  9  del  regolamento  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,
intese  ad  aggiornare  le  procedure  di  pagamento  dei  contributi
nazionali ivi previste, per un piu' efficace  e  tempestivo  utilizzo
delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea. 
   2. Gli  anticipi,  a  favore  di  soggetti  privati,  sulla  quota
nazionale relativa  al  cofinanziamento  dei  programmi  di  politica
comunitaria, a valere sulle risorse del fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16  aprile  1987,  n.  183,  sono  erogati
previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformita'  allo
schema approvato con decreto del Ministro del tesoro. 
   3. Il fondo di rotazione di cui  al  comma  2  e'  autorizzato  ad
avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in  ECU,  aperto
presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalita'
che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro  e  per  la
tipologia di intervento ivi individuata, sia  il  trasferimento  agli
aventi  diritto  delle  somme  in  ECU  versate   dalle   Istituzioni
comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in
ECU, all'Unione europea. 
   4. Presso le filiali della Banca  d'Italia  sono  aperti  appositi
conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle  regioni  ed  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono,  per
il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca  d'Italia
ed intestato al fondo di rotazione  di  cui  al  comma  2,  le  somme
versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalita' in-
dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3. 
 
Nota all'art. 56:
             -  L'art.  9 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568 relativo
          all'approvazione del regolamento per l'organizzazione e  le
          procedure   amministrative   del  fondo  di  rotazione  per
          l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  in  esecuzione
          dell'art.  8  della  legge  16  aprile  1987  n. 183, cosi'
          recita:
             "Art.  9.  -  1.  Fermo   restando   il   limite   delle
          anticipazioni    nella    misura    del   90%   di   quanto
          complessivamente spettante  al  beneficiario  a  titolo  di
          contributi  nazionali  e comunitari, il Fondo provvede alle
          erogazioni di competenza secondo i seguenti criteri:
               a) per la quota nazionale di cui all'art. 7:
               1) il 40% della quota a titolo di anticipo;
               2) il 50%  in  relazione  agli  stati  di  avanzamento
          dell'azione;
               b)  per l'anticipazione della quota comunitaria di cui
          all'art.  8:
               1) erogazioni fino ad un massimo del 90%  della  quota
          stessa,   da  corrispondere  in  relazione  agli  stati  di
          avanzamento dell'azione, al netto dell'interesse  al  tasso
          del  5%,  provvisoriamente  determinato  in  relazione alla
          prevista data di  certificazione  dell'avvenuta  attuazione
          del  progetto.  In sede di erogazione del saldo, si procede
          alle eventuali operazioni di conguaglio".
             -  L'art.  5  della  legge  16  aprile  1987,   n.   183
          concernente  il  coordinamento  delle politiche riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari, cosi' recita:
             "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale  di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  "Ministero  del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
               a) le disponibilita' residue del  fondo  di  cui  alla
          legge  3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b) le somme erogate dalle istituzioni delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c)  le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d)  le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7.
             3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".