Art. 57. 
                          (Aiuti di Stato). 
   1. Il Ministro per il coordinamento  delle  politiche  dell'Unione
europea, d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  fermo
restando quanto stabilito  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarieta'  d'indirizzo
per la tutela degli  interessi  nazionali  nel  settore  degli  aiuti
pubblici sottoposto al controllo della  Commissione  delle  Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea,  curando  il  coordinamento   con   i   Ministeri
interessati e i rapporti con le regioni  per  definire  la  posizione
italiana  nei  confronti  delle  Comunita',  anche  in   applicazione
dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86. 
 
    

          Note all'art. 57:
             - L'art. 3, comma 1, del D.Lgs.  3  aprile  1993  n.  96
          riguardante il trasferimento delle competenze dei soppressi
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo  del
          Mezzogiorno,  a  norma  dell'art. 3 della legge 19 dicembre
          1992 n. 488, cosi' recita:
             "Art. 3. (Programmazione  degli  interventi  nelle  aree
          depresse  e attribuzioni del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica). - 1. Il Ministro del bilancio  e
          della  programmazione  economica  attende al coordinamento,
          alla programmazione, anche finanziaria, ed  alla  vigilanza
          sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
          economicamente   depresse   del  territorio  nazionale.  Il
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          d'intesa   con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie, agisce assicurando il  coordinamento
          di  tale azione con la politica regionale, strutturale e di
          coesione  economica  e  sociale  della  Commissione   delle
          Comunita'  europee mediante specifico regolamento, adottato
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          su   proposta   del   Ministro   del   bilancio,   e  della
          programmazione   economica   e   del   Ministro   per    il
          coordinamento   delle   politiche  dell'Unione  europea  di
          concerto con il Ministro del tesoro".
             - Gli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della CEE
          cosi' recitano:
             "Art. 92. - 1. Salvo deroghe  contemplate  dal  presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato cumune, nella
          misura in cui incidano sugli scambi tra Stati  membri,  gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese
          o talune produzioni, falsino  o  minaccino  di  falsare  la
          concorrenza.
             2. Sono compatibili con il mercato comune:
               a)  gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
               b)  gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
               c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
             3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
               a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire   lo   sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione;
               b)  gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
               c) gli aiuti destinati ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al  comune interesse.  Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni
          navali esistenti alla data del 1 gennaio  1957,  in  quanto
          determinati   soltanto   dall'assenza   di  una  protezione
          doganale,  sono  progressivamente   ridotti   alle   stesse
          condizioni  che  si  applicano  per  l'abolizione  dei dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          paesi terzi;
               d)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione".
             "Art. 93. - 1. La  Commissione  procede  con  gli  Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in questi Stati.  Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato comune.
             2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver  intimato agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato comune  a  norma
          dell'art.  92,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
             Qualora lo  Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
             A   richiesta   di   uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi compatibile con il mercato comune,  in  deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  92  ai  regolamenti  di  cui
          all'art. 94, quando circostanze  eccezionali  giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
             Tuttavia,  se  il  Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera.
             3.  Alla  Commissione  sono  comunicati,  in tempo utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire  modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non
          sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92,
          la Commissione inizia senza indugio la  procedura  prevista
          dal  paragrafo  precedente. Lo Stato membro interessato non
          puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che  tale
          procedura abbia condotto a una decisione finale".
             -  L'art.  6 della legge 9 marzo 1989, n. 86 concernente
          norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari, cosi' recita:
             "Art. 6 (Decisioni dclle  Comunita'  europee).  -  1.  A
          seguito  della  notificazione  di  decisioni  adottate  dal
          Consiglio o  dalla  Commissione  delle  Comunita'  europee,
          destinate   alla   Repubblica   italiana,   che   rivestono
          particolare  importanza  per  gli  interessi  nazionali   o
          comportano  rilevanti  oneri di esecuzione, il Ministro per
          il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il
          Ministro degli affari esteri e  i  Ministri  interessati  e
          d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.
             2.   Il   Consiglio   dei   Ministri,  se  non  delibera
          l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte
          di giustizia delle Comunita' europee,  emana  le  direttive
          opportune  per  la  esecuzione della decisione a cura delle
          autorita' competenti.
             3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze
          di una regione o di una provincia autonoma,  il  presidente
          della regione o della provincia interessata interviene alla
          seduta  del  Consiglio  dei  Ministri, con voto consultivo,
          salvo quanto previsto dagli statuti speciali".