Art. 57. (Aiuti di Stato). 1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarieta' d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle Comunita', anche in applicazione dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
Note all'art. 57: - L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993 n. 96 riguardante il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992 n. 488, cosi' recita: "Art. 3. (Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica). - 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunita' europee mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio, e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro". - Gli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della CEE cosi' recitano: "Art. 92. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato cumune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi; d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". "Art. 93. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". - L'art. 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, cosi' recita: "Art. 6 (Decisioni dclle Comunita' europee). - 1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri. 2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorita' competenti. 3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali".