Art. 58. (Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali). 1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali e' elevato da venticinque a ventinove unita'. 2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte anche funzionari appartenenti ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. 3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni. 4. Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.
Note all'art. 58: - Il penultimo comma dell'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, cosi' recita: "Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non sono complessivamente superare il numero di ottanta". - L'art. 71 della legge 29 dicembre 1090 n. 428 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenzadell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1990), cosi' recita: "Art. 71 (Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). - 1. Il contingente di cui all'art. 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentarza permanente d'Italia presso le Comunita' economiche europee. 2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' essere utilizzato, per temporaneo esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza. 3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, puo' concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e per quelle previste dall'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonche' dall'art. 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni sucessivi con le modalita' previste dall'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite dalla gestione di cui al predetto art. 36, fino al loro esaurimento".