Art. 58.
                  (Rappresentanze permanenti presso
                     Organismi internazionali).
   1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29
dicembre  1990,  n.  428,  il numero massimo degli esperti inviati ad
occupare  un  posto  in  organico in rappresentanze permanenti presso
Organismi  internazionali  e'  elevato  da  venticinque  a  ventinove
unita'.
   2.  Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte anche
funzionari appartenenti ai ruoli di una regione o provincia autonoma,
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov-
ince  autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la
Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.
   3.  La  spesa  relativa alla istituzione dei posti da assegnare al
personale  delle amministrazioni regionali e delle province autonome,
nell'ambito  del  contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci
delle predette amministrazioni.
   4.  Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
hanno  la  facolta'  di  istituire  presso  le sedi delle istituzioni
dell'Unione  europea  uffici  di  collegamento  propri  o comuni. Gli
uffici   regionali   e  provinciali  intrattengono  rapporti  con  le
istituzioni  comunitarie  nelle materie di rispettiva competenza. Gli
oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei
rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.
 
Note all'art. 58:
             -  Il penultimo comma dell'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio
          1967, n.  18 riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione
          degli  affari  esteri,  cosi'  recita:  "Gli  esperti   che
          l'Amministrazione  degli  affari  esteri  puo' utilizzare a
          norma  del  presente  articolo  non  sono  complessivamente
          superare il numero di ottanta".
             -  L'art.  71  della  legge  29  dicembre  1090  n.  428
          concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenzadell'Italia   alle   Comunita'
          europee (legge comunitaria 1990), cosi' recita:
             "Art. 71 (Disposizioni concernenti il  Dipartimento  per
          il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie).  - 1. Il
          contingente di  cui  all'art.  168,  penultimo  comma,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  e'  aumentato  di  una  unita'   da   destinare   alla
          Rappresentarza  permanente  d'Italia  presso  le  Comunita'
          economiche europee.
             2.  Presso  il  Dipartimento  per il coordinamento delle
          politiche   comunitarie   puo'   essere   utilizzato,   per
          temporaneo  esigenze di servizio o quando sia richiesta una
          speciale competenza,  personale  di  enti  pubblici,  anche
          economici,  con  oneri completamente a carico degli enti di
          provenienza.
             3. Il Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie,  sentita,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 5,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome, puo' concedere, con  propri
          decreti,  contributi  alle regioni per spese di programmi e
          progetti attinenti all'attuazione dei  programmi  integrati
          mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del
          Consiglio  del  23  luglio 1985 e degli interventi connessi
          con il regolamento CEE n.  2052/88  del  Consiglio  del  24
          giugno 1988.
             4.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 3 e per quelle
          previste dall'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,
          estese  anche  al  regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio
          del 24 giugno 1988, nonche' dall'art. 13,  comma  2,  della
          legge  9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal
          1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica  8  dello
          stato  di  previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei
          ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno  1990,
          con l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, sul capitolo 2466
          del medesimo stato di previsione, che  viene  soppresso,  e
          per  gli anni sucessivi con le modalita' previste dall'art.
          11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.  468,
          come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.  362. Resta
          salva  l'utilizzazione  delle  somme  gia'  acquisite dalla
          gestione  di  cui  al  predetto  art.  36,  fino  al   loro
          esaurimento".