Art. 6. (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. 2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge.
Art. 6: - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, concerne disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991). - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1993). Gli articoli 1, comma 1; 20, 26 e 28 della citata legge cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A". "Art. 20 (Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici; criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovra' fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita' dell'informazione del bilancio volte alla tutela del soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare: 1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'art. 5 della direttiva; 2) dovranno essere stabilite le modalita' di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa; 3) dovra' essere prevista una suddivisione piu' particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'art. 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilita' per l'Autorita' di vigilanza di richiedere informazioni integrative o piu' dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali; c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita" per la totalita' delle loro operazioni; d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a: 1) prevedere che l'Autorita' di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche; 2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'art. 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione; 3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999; 4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto art. 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potra' essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi; 5) prevedere la possibilita' di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorita' di vigilanza; 6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita' di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potra' tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'art. 60 della direttiva; 7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'art. 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa; e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 66 della direttiva. "Art. 26 (Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotiope, sara' informata ai seguenti criteri direttivi: a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope; b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorita' competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonche' delle operazioni sospette; c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative; d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse; e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonche' delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria; f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanza psicotrope". "Art. 28 (Direttive in materia di sanita' pubblica veterinaria: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92165/CEE, 92174/CEE e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni; b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; c) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali; d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' del prodotto". - La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n. 268 del 14 settembre 1992. - La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n. 62 del 15 marzo 1993. - Gli articoli 33, 37, 38 e 57 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sopra citata, cosi' recitano: "Art. 33 (Informazioni sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro e' tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonche', in conformita' alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese; b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'art. 4 della direttiva; c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva". "Art. 37 (Tutela delle acque: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane; b) assicurare la realizzazione la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane; c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino gia' disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonche' determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome; d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici; e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalita' di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e nelle forme di gestione previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal citato art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione. 2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione piu' puntuale delle zone vulnerabili; b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti; c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome, sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in relazione alle caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessita' di preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attivita'; d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola; e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili; f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformita' con la direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente Repubblica 24 maggio 1988, n. 236". "Art. 38 (Rifiuti: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi. sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria; b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite; c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili; d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE. l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE; e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche del rifiuto; f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; g) prevedere l'obbligatorieta' dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo; h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento; l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' all'art. 7 della direttiva 91/156/CEE e all'art. 6 della direttiva 91/689/CEE; m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio; n) introdurre a livello regionale procedure amministrative integrate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate. 2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1 maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilita' di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93". "Art. 57 (Esplosivi per uso civile: criteri di delega). - 1. Attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva; b) prevedere che la licenza di cui all'art. 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa; c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunita' europea sia soggetta, per la parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva; d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'art. 11 della direttiva; e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'art. 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'; f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva; g) disciplinare la domanda ed il procedimento di accertamento della conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati lI e III della direttiva medesima; h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r); i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art. 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931 siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h) del presente comma; l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi gia' riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformita', la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei modi indicati dall'art. 7 della direttiva medesima; n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformita' dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorita' il riesame della domanda; o) prevedere la possibilita' che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'art. 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformita' e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza; p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti; q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili; r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonche' quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti; s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 12 della direttiva". - L'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee (legge 1991), cosi' recita: "Art. 45 (Liberta' di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorita' pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attivita' o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonche' quelle destinate a proteggerlo; b) specificare che sono autorita' pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilita' nazionali, regionali e locali nonche' le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative; c) prevedere che le autorita' pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse; d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente; e) prevedere che tutte le autorita' pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilita' di accesso alle informazioni sull'ambiente; f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni; g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale; h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241". - L'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, gia' citata nelle note precedenti, cosi' recita: "2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1. della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 1, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europe, ai sensi del citato art. 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n. 245 del 26 agosto 1992. Rettifica legge 33 del 9 febbraio 1993. - La direttiva 92/58/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n. 245 del 26 agosto 1992. - Per la legge 9 marzo 1989, n. 86 vedi nota dell'art. 4. 1992. - La direttiva 89/392/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n. 183 del 29 giugno 1989.