Art. 6.
       (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione
      delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994,
                n. 146, e attuazione delle direttive
                      89/392/CEE e 91/368/CEE).
   1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 22
febbraio  1994,  n.  146,  per  quanto  attiene  all'attuazione delle
direttive  di  cui  agli  articoli  20,  26,  28  limitatamente  alle
direttive  92/65/CEE  e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57 della legge
medesima,  e'  sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge.
   2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  6, comma 5, della legge 22
febbraio  1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo
1,  comma  1, della presente legge limitatamente all'attuazione della
direttiva  di  cui  all'articolo  45 della legge 19 febbraio 1992, n.
142.
   3.  I  termini  di  cui  all'articolo  34, comma 2, della legge 22
febbraio  1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, salvo per quanto
concerne  le  direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle
quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
per  l'attuazione  delle  direttive  di  cui  al  presente comma sono
sottoposti  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
   4.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma  dell'articolo  3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della
legge  9  marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive
89/392/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1989  e  91/368/CEE  del
Consiglio  del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4
e  applicando  anche  il  disposto  dell'articolo  5,  comma 1, della
medesima legge.
 
          Art. 6:
             -  La  legge  19  febbraio  1992,   n.   142,   concerne
          disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1991).
             -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concernente
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria 1993). Gli articoli 1, comma 1;  20,  26  e  28
          della citata legge cosi' recitano:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A".
            "Art. 20  (Conti  annuali  e  consolidati  delle  imprese
          assicuratrici;  criteri di delega). - 1. L'attuazione della
          direttiva  del  Consiglio  91/674/CEE  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  il  complesso  informativo  costituito dallo stato
          patrimoniale, dal conto economico e dalla nota  integrativa
          dovra' fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto
          della  situazione  patrimoniale,  economica  e  finanziaria
          dell'impresa;
               b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza  ed
          analiticita'  dell'informazione  del  bilancio  volte  alla
          tutela del soci, dei terzi e degli assicurati,  perseguendo
          altresi'   condizioni   di   compatibilita'   dei   bilanci
          all'interno della Comunita' europea. In particolare:
               1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di  voci
          del bilancio di cui all'art. 5 della direttiva;
               2)   dovranno   essere   stabilite   le  modalita'  di
          presentazione delle  informazioni  da  fornire  nella  nota
          integrativa;
               3)   dovra'  essere  prevista  una  suddivisione  piu'
          particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno  essere
          aggiunte  nuove  voci qualora il contenuto non sia compreso
          in  alcuna  voce  prevista  dagli  schemi,  ai  sensi   del
          paragrafo  1  dell'art.  4  della  direttiva  del Consiglio
          78/660/CEE, richiamato  dall'art.  1,  paragrafo  1,  della
          direttiva  91/674/CEE,  ferma  restando la possibilita' per
          l'Autorita'  di  vigilanza   di   richiedere   informazioni
          integrative  o  piu'  dettagliate  per l'espletamento delle
          proprie funzioni istituzionali;
               c)  si  dovra'  stabilire  che  le  imprese  esercenti
          esclusivamente   la  riassicurazione  utilizzino  il  conto
          tecnico per il ramo "non vita" per la totalita' delle  loro
          operazioni;
               d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita'
          patrimoniale   e   della  stabilita'  dell'impresa  o  ente
          assicurativo, anche mediante la previsione  di  criteri  di
          valutazione  improntati  a particolare prudenza, procedendo
          tra l'altro a:
               1)  prevedere  che  l'Autorita'  di  vigilanza   possa
          autorizzare  la  deduzione  delle  spese  di  acquisto  dei
          contratti di assicurazione poliennale dalla  riserva  premi
          e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche;
               2)  adottare, per quanto riguarda la valutazione delle
          voci  di  cui  alla  voce   C   dell'attivo   dello   stato
          patrimoniale,  di  cui all'art.   6 della direttiva, regole
          basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del  costo
          di produzione;
               3)  indicare  il  valore  corrente  degli investimenti
          nella nota integrativa a decorrere  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio  1997,  salvo che per i terreni e fabbricati,
          per i quali il valore corrente andra' indicato  nella  nota
          integrativa relativa all'esercizio 1999;
               4)  prevedere  che,  qualora  il costo di acquisizione
          delle obbligazioni  e  di  altri  titoli  a  reddito  fisso
          contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto art.
          6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la
          differenza potra' essere ammortizzata per quote entro e non
          oltre la data di rimborso dei titoli stessi;
               5)  prevedere  la  possibilita'  di  utilizzare metodi
          statistici e  matematici  nel  calcolo  della  riserva  per
          l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione
          preventiva dell'Autorita' di vigilanza;
               6)  stabilire  che  la  riserva sinistri del ramo "non
          vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari  al
          costo  ultimo  prevedibile  dello stesso. Per il calcolo di
          detta riserva l'Autorita' di vigilanza  potra'  autorizzare
          anche l'impiego di metodi statistici.  Nella determinazione
          del  costo  si  potra'  tenere  conto  dei  proventi  netti
          derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla
          lettera g) dell'art. 60 della direttiva;
               7) prevedere l'applicazione  del  secondo  dei  metodi
          indicati all'art. 61 della direttiva, qualora per la natura
          del  ramo  e  del  tipo  di  assicurazione,  nel momento di
          redazione del bilancio, le informazioni  sui  premi  e  sui
          sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione
          accurata ed una rappresentazione completa;
               e)  nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere
          il bilancio consolidato si dovra' tenere  conto  di  quanto
          previsto dal paragrafo 3 dell'art. 66 della direttiva.
             "Art. 26 (Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di
          delega).    - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio
          92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in
          commercio di talune sostanze impiegate nella  fabbricazione
          illecita  di  stupefacenti  o di sostanze psicotiope, sara'
          informata ai seguenti criteri direttivi:
               a)  armonizzare  le  norme  nazionali  relative   alla
          fabbricazione  e all'immissione in commercio delle sostanze
          suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti
          o di sostanze psicotrope;
               b) prevedere misure concrete per la  realizzazione  di
          una efficace cooperazione tra le autorita' competenti e gli
          operatori,   con   la   determinazione   di   obblighi   di
          comunicazione e informazione delle  operazioni  effettuate,
          nonche' delle operazioni sospette;
               c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie
          sanzioni penali e amministrative;
               d) prevedere l'obbligo  di  un'adeguata  etichettatura
          delle   sostanze  e  di  una  idonea  documentazione  della
          movimentazione delle stesse;
               e) prevedere strumenti per il  tempestivo  recepimento
          delle   modifiche  e  integrazioni  delle  tipologie  delle
          sostanze suscettibili di  impiego  nella  fabbricazione  di
          stupefacenti  o di sostanze psicotrope, nonche' delle altre
          misure tecniche adottate in sede comunitaria;
               f)  dettare  le  connesse  e  occorrenti  disposizioni
          integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e  n.
          3769/92,  recanti misure intese a scoraggiare la diversione
          di talune  sostanze  verso  la  fabbricazione  illecita  di
          stupefacenti e di sostanza psicotrope".
             "Art.  28  (Direttive  in  materia  di  sanita' pubblica
          veterinaria:  criteri di delega). - 1.  L'attuazione  delle
          direttive  del  Consiglio 92165/CEE, 92174/CEE e 92/118/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) stabilire modalita' idonee  a  tutelare  la  salute
          umana,  la  sanita'  animale e la salubrita' delle relative
          produzioni;
               b) prevedere  procedure  di  vigilanza  e  sistemi  di
          controllo razionali, efficaci e tempestivi;
               c)  assicurare  il  controllo  sulla  idoneita'  delle
          strutture di produzione dei medicinali;
               d) disporre procedure  e  prove  idonee  a  dimostrare
          l'efficacia e l'innocuita' del prodotto".
             - La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge
          n. 268 del 14 settembre 1992.
             -  La  direttiva  92/118/CEE  e'  pubblicata in G.U.C.E.
          legge n. 62 del 15 marzo 1993.
             - Gli articoli 33, 37, 38 e 57 della legge  22  febbraio
          1994, n.  146, sopra citata, cosi' recitano:
             "Art.  33  (Informazioni sulle condizioni applicabili al
          rapporto di lavoro: criteri di delega). -  1.  L'attuazione
          della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  individuare  i  mezzi di informazione attraverso i
          quali il datore di lavoro e' tenuto a portare a  conoscenza
          del  lavoratore  nonche',  in  conformita'  alle  norme dei
          contratti collettivi, delle  organizzazioni  sindacali,  in
          forma  scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro,
          prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione,  per
          i   rapporti   occasionali  o  particolari,  principalmente
          nell'ambito  dell'artigianato,  dell'agricoltura  e   delle
          piccole imprese;
               b)  prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il
          suo   lavoro   fuori   del   territorio   nazionale   siano
          preventivamente  consegnati documenti informativi integrati
          degli elementi di conoscenza supplementari di cui  all'art.
          4 della direttiva;
               c)  prevedere  adeguate  forme  di  tutela dei diritti
          assicurati al lavoratore dalla direttiva".
             "Art. 37 (Tutela delle acque:  criteri  di  delega).  1.
          L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  91/271/CEE,
          concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara'
          informata  ai  seguenti  ulteriori   principi   e   criteri
          direttivi:
               a)  promuovere gli interventi necessari per proteggere
          l'ambiente  dalle  ripercussioni  negative  degli  scarichi
          delle acque reflue urbane;
               b)  assicurare la realizzazione la ristrutturazione ed
          il completamento di  reti  fognarie  e  degli  impianti  di
          depurazione  per  il convogliamento ed il trattamento delle
          acque reflue urbane;
               c) individuare nel decreto di recepimento, sulla  base
          dei  criteri  di  cui  all'allegato  II della direttiva, un
          primo elenco di aree sensibili per le quali risultino  gia'
          disponibili  i  dati  per la caratterizzazione qualitativa,
          nonche'  determinare  i  criteri  di   indirizzo   per   la
          successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da
          parte delle regioni e delle province autonome;
               d)   definire   i   criteri  generali  per  l'ottimale
          programmazione  degli  interventi  di  disinquinamento  dal
          punto di vista del rapporto tra costi e benefici;
               e)  prevedere  che  le  regioni e le province autonome
          promuovano per le finalita' di cui alle lettere a) e b) una
          programmazione su base pluriennale di interventi  corredata
          da  relativi  costi  di  investimento  e  di  esercizio, da
          finanziare   attraverso   l'adeguamento,   previsto   dagli
          articoli  2  e  12  della  legge 23 dicembre 1992, n. 498 e
          nelle forme di gestione previste dall'art. 22 della legge 8
          giugno 1990, n. 142 e dal citato art.  12  della  legge  23
          dicembre  1992,  n.    498  delle  tariffe per i servizi di
          acquedotto, di fognatura e di depurazione.
              2.   L'attuazione   della   direttiva   del   Consiglio
          91/676/CEE,    relativa   alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti  agricole,  sara'  informata  ai  seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi:
               a) individuare le acque inquinate dai nitrati per  una
          prima  definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati
          disponibili derivanti dai piani di campionamento,  relativi
          alle   predette   zone,   effettuati  in  esecuzione  della
          legislazione vigente; predisporre ed  effettuare  ulteriori
          piani  di campionamento atti a consentire una delimitazione
          piu' puntuale delle zone vulnerabili;
               b) predisporre e realizzare, per le  zone  vulnerabili
          programmi di azione da parte delle regioni e delle province
          autonome  sulla  base  dei  criteri  stabiliti dai Ministri
          competenti;
               c) predisporre da parte delle regioni e delle province
          autonome,  sulla  base  di  criteri  generali  fissati  con
          decreto  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e
          forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  con
          il    Ministro    della    sanita',   in   relazione   alle
          caratteristiche del territorio, ed al rapporto  tra  numero
          dei  capi e superficie disponibile, codici di buona pratica
          agricola che  consentano  lo  spandimento  delle  deiezioni
          zootecniche  e  la  fertilizzazione  senza la necessita' di
          preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attivita';
               d)  predisporre   programmi   di   formazione   e   di
          informazione  per  gli  agricoltori, a valere sulle risorse
          comunitarie concernenti la formazione agricola;
               e)   predisporre   programmi   periodici  di  verifica
          dell'efficacia dei programmi di azione attuati  nelle  zone
          vulnerabili;
               f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi
          della  direttiva  con quelle da adottare in conformita' con
          la  direttiva  del  Consiglio  91/271/CEE,  concernente  il
          trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del
          Presidente Repubblica 24 maggio 1988, n.  236".
             "Art. 38 (Rifiuti: criteri di delega). - 1. L'attuazione
          della  direttiva  del  Consiglio  91/156/CEE,  relativa  ai
          rifiuti,  e  della  direttiva  del  Consiglio   91/689/CEE,
          relativa   ai  rifiuti  pericolosi.    sara'  informata  ai
          seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
               a) uniformare la normativa nazionale alle  definizioni
          e  alle  classificazioni  dei rifiuti individuati come tali
          dalla normativa comunitaria;
               b) promuovere la  prevenzione  e  la  riduzione  della
          produzione  e  della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto
          attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
               c) adottare forme separate di conferimento e  raccolta
          differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
               d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli
          4    e    10    della   direttiva   91/156/CEE.   l'obbligo
          dell'autorizzazione  per  le  imprese  che  effettuano   il
          recupero  dei rifiuti come materia e come fonte di energia,
          prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi
          previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel
          rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli  e
          dall'art.  3 della direttiva 91/689/CEE;
               e)  prevedere  che  i  rifiuti  destinati  al recupero
          esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai  sensi  della
          lettera   d),   debbano   essere  accompagnati  durante  il
          trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento  di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1978, n. 627 e successive  modificazioni,  integrata  dalla
          descrizione   merceologica   e  dalle  caratteristiche  del
          rifiuto;
               f) prevedere  che  i  rifiuti  inerti  provenienti  da
          costruzioni   e   da   demolizioni   non   possano   essere
          riutilizzati attraverso l'immissione diretta  nell'ambiente
          senza   trattamento   o  preselezione  effettuati  mediante
          impianti regolarmente autorizzati  ai  sensi  dell'art.  6,
          secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
               g)   prevedere   l'obbligatorieta'  dello  smaltimento
          definitivo  dei  rifiuti   non   recuperabili   in   ambiti
          territoriali      definiti     per     il     conseguimento
          dell'autosufficienza   e   lo   sviluppo   di   forme    di
          autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
               h)  prevedere che a livello regionale siano definiti i
          criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,
          delle  aree non idonee alla realizzazione degli impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti;
               i)  privilegiare  la  localizzazione  di  impianti  di
          smaltimento e recupero dei  rifiuti  in  aree  industriali,
          compatibilmente  con  le  caratteristiche  delle  medesime,
          incentivando le iniziative di autosmaltimento;
               l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti
          ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i Ministri della  sanita'  e
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  in
          conformita'  all'art.  7  della  direttiva   91/156/CEE   e
          all'art. 6 della direttiva 91/689/CEE;
               m)   assicurare   il  necessario  coordinamento  della
          disciplina del trasporto dei  rifiuti  con  il  regolamento
          (CEE)  n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo
          delle spedizioni di  rifiuti  all'interno  della  Comunita'
          europea,   nonche'   in   entrata  ed  in  uscita  dal  suo
          territorio;
               n)   introdurre   a   livello   regionale    procedure
          amministrative    integrate    per    il   rilascio   delle
          autorizzazioni, previste  dalla  normativa  in  materia  di
          tutela  ambientale,  relative  agli impianti di smaltimento
          dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a  conferenze
          di   servizi,   cui   partecipino   i   responsabili  delle
          amministrazioni interessate.
             2. Il Governo e' autorizzato  ad  adottare  entro  il  1
          maggio  1994  un regolamento di attuazione della disciplina
          dei rifiuti destinati alle operazioni  che  comportano  una
          possibilita'  di  recupero  di  cui all'allegato II B della
          citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati  nella
          lista  verde  di  cui all'allegato II al citato regolamento
          (CEE) n. 259/93".
             "Art. 57 (Esplosivi per uso civile: criteri di  delega).
          -  1.    Attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio
          nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da  altri
          Stati   della   Comunita'  europea  che  non  soddisfino  i
          requisiti della direttiva;
               b) prevedere che la licenza di cui  all'art.  9  della
          direttiva  sia  rilasciata  dal prefetto della provincia di
          destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva
          stessa;
               c) prevedere che ciascuna operazione di  trasferimento
          di  esplosivi  o  di  munizioni  verso  altri  Stati  della
          Comunita' europea sia soggetta, per la  parte  di  transito
          sul  territorio  nazionale,  ad autorizzazione del prefetto
          della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni
          vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;
               d) prevedere  che,  oltre  a  quanto  stabilito  dagli
          articoli  39  e  40 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773  per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il
          prefetto  competente  per  territorio  possa  sospendere  i
          trasferimenti   di   esplosivi   o   munizioni,  o  imporre
          particolari prescrizioni, conformemente all'art.  11  della
          direttiva;
               e)   prevedere   che   il  registro  delle  operazioni
          giornaliere, di cui all'art. 55  del  citato  testo  unico,
          approvato  con  regio  decreto n. 773 del 1931 e successive
          modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni
          anche dopo la cessazione dell'attivita';
               f) prevedere che il rilascio  delle  licenze  e  delle
          autorizzazioni  necessarie alla produzione, al trasporto ed
          al  trasferimento  degli  esplosivi  o  munizioni  per  usi
          civili,  fatti  salvi i requisiti soggettivi previsti dalle
          leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei  requisiti
          essenziali  di  sicurezza  elencati  dall'allegato  I della
          direttiva;
               g) disciplinare  la  domanda  ed  il  procedimento  di
          accertamento della conformita' degli esplosivi ai requisiti
          di  sicurezza  elencati dall'allegato I della direttiva nel
          rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati lI  e  III
          della direttiva medesima;
               h)  prevedere  che  gli  esami e le verifiche tecniche
          necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano
          effettuati con le modalita' stabilite dal  decreto  di  cui
          alla lettera r);
               i)    prevedere    che    il   riconoscimento   e   la
          classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art.  53  del
          citato  testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del
          1931 siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto
          alla lettera h) del presente comma;
               l)  prevedere   una   disposizione   transitoria   per
          l'applicazione  del  principio di cui alla lettera i) anche
          agli esplosivi gia' riconosciuti e classificati  alla  data
          di entrata in vigore del decreto legislativo;
               m)  prevedere  che non siano consentiti la detenzione,
          la vendita, il trasporto ed il trasferimento  di  esplosivi
          non muniti della marcatura CE di conformita', la quale deve
          corrispondere  al  modello  previsto dall'allegato IV della
          direttiva  e  dovra'  essere  apposta  nei  modi   indicati
          dall'art. 7 della direttiva medesima;
               n)   prevedere   che,   nel  caso  in  cui  non  venga
          riconosciuta la conformita' dell'esplosivo ai requisiti  di
          sicurezza  previsti  dalla  direttiva, il richiedente possa
          chiedere alla stessa autorita' il riesame della domanda;
               o) prevedere la possibilita'  che,  con  provvedimento
          del  Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui
          all'art. 8 della direttiva nei  confronti  degli  esplosivi
          che,  pur muniti di marcatura CE di conformita' e impiegati
          conformemente   alla   propria   destinazione,    risultino
          pericolosi per la sicurezza;
               p)   prevedere   l'obbligo  che  gli  esplosivi  siano
          conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali
          in materia, ratificate e rese esecutive in Italia,  nonche'
          l'adozione  di  misure idonee a rafforzare la prevenzione e
          la repressione del  traffico  illecito  e  dell'impiego  di
          esplosivi per commettere gravi delitti;
               q)   armonizzare   le  norme  di  recepimento  con  le
          disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e
          controllo degli esplosivi per gli usi civili;
               r)   prevedere   che,   con   decreti   del   Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia e
          giustizia, delle finanze e della difesa, siano  dettate  le
          disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonche'
          quelle  per  il  conseguente  adeguamento  di  disposizioni
          regolamentari vigenti;
               s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno
          siano  dettate  le  norme  per  assicurare  lo  scambio  di
          informazioni di cui all'art. 12 della direttiva".
             -  L'art.  45  della  legge  19  febbraio  1992,  n. 142
          concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          Europee (legge 1991), cosi' recita:
             "Art.  45  (Liberta'  di  accesso  all'informazione   in
          materia  di ambiente: criteri di delega). - 1. L'attuazione
          della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sara' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a) assicurare a qualsiasi persona fisica  o  giuridica
          il  libero accesso alle informazioni disponibili in materia
          ambientale in forma scritta,  visiva,  sonora  o  contenute
          nelle  banche dati presso le autorita' pubbliche per quanto
          riguarda lo stato dell'ambiente, le attivita' o misure  che
          incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente
          nonche' quelle destinate a proteggerlo;
               b)  specificare  che sono autorita' pubbliche tenute a
          rendere disponibili le informazioni  relative  all'ambiente
          tutte    le    amministrazioni    pubbliche   che   abbiano
          responsabilita' nazionali, regionali e  locali  nonche'  le
          aziende  autonome,  gli enti pubblici ed i concessionari di
          pubblici servizi, eccettuati gli organismi  che  esercitano
          competenze giudiziarie o legislative;
               c) prevedere che le autorita' pubbliche siano tenute a
          rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a
          qualsiasi   persona   fisica  o  giuridica  che  ne  faccia
          richiesta senza che  questa  debba  dimostrare  il  proprio
          interesse;
               d)   prevedere  periodiche  verifiche  della  corretta
          attuazione  delle  norme,  con  la  presentazione  di   una
          relazione   annuale  al  Parlamento  a  cura  del  Ministro
          dell'ambiente;
               e) prevedere  che  tutte  le  autorita'  pubbliche  si
          dotino  di  strutture  idonee  che garantiscano l'effettiva
          possibilita' di accesso alle informazioni sull'ambiente;
               f)  disciplinare  le  esclusioni  e   le   limitazioni
          consentite   dalla   direttiva   al   libero  accesso  alle
          informazioni;
               g) garantire la  tutela  giurisdizionale  del  diritto
          all'informazione ambientale;
               h)   assicurare   il   coordinamento  con  la  vigente
          normativa a tutela del  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi,  in particolare con la legge 7 agosto 1990,
          n. 241".
             -  L'art.  34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n.
          146, gia' citata nelle note precedenti, cosi' recita: "2. I
          decreti   legislativi   di   attuazione   delle   direttive
          particolari  gia' adottate ai sensi dell'art. 16, paragrafo
          1. della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19
          febbraio 1992,  n.  1,  e  successive  modificazioni,  sono
          emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  I decreti legislativi di attuazione delle
          direttive particolari che saranno adottate  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge dal
          Consiglio delle Comunita' europe, ai sensi del citato  art.
          16,  paragrafo  1,  della stessa direttiva 89/391/CEE, sono
          emanati entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge".
             - La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge
          n.  245  del  26  agosto  1992.  Rettifica  legge  33 del 9
          febbraio 1993.
             - La direttiva 92/58/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge
          n. 245 del 26 agosto 1992.
             - Per la legge 9 marzo 1989, n. 86 vedi  nota  dell'art.
          4.  1992.
             -  La  direttiva  89/392/CEE  e'  pubblicata in G.U.C.E.
          legge n. 183 del 29 giugno 1989.