Art. 7.
                (Delega al Governo per la disciplina
                   sanzionatoria di violazioni di
                     disposizioni comunitarie).
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  dell'ordinamento  nazionale,  il Governo, salve le norme
penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali   o  amministrative  per  le  violazioni  di  direttive  delle
Comunita'  europee,  attuate  ai  sensi  della  presente legge in via
regolamentare  o  amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  La  delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma  dell'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su
proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con il
Ministro  per  il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e
dei  Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della
presente legge.
 
Nota all'art. 7:
             - Per quanto concerne l'art. 14 della  legge  23  agosto
          1988, n.  400, vedi nota all'art. 1.