Art. 8.
         (Riordinamento normativo nelle materie interessate
                    dalle direttive comunitarie).
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni    dettate   in   attuazione   della   delega   prevista
dall'articolo  1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie
ed   apportando   alle   medesime  le  integrazioni  e  modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
   2.  Gli  schemi  di  testo  unico  sono  trasmessi alla Camera dei
deputati  e  al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorsi quarantacinque
giorni  dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in
mancanza del parere.