Art. 2.
            Ulteriori disposizioni relative agli istituti
             di ricovero e cura a carattere scientifico
  1.  L'atto  regolamentare  previsto  dall'articolo 18, comma 1, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovra' prevedere che, ai
fini  delle  graduatorie  per  l'assunzione, si tenga conto, mediante
specifico  punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualita' di
assistente incaricato.