Art. 10.
            Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49
  1. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge  27  febbraio
1985,  n.  49,  le parole: "le cooperative appartenenti al settore di
produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative,
ivi comprese le piccole societa' cooperative appartenenti al  settore
di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali".
  2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio
1985,  n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola:
"speciale", sono soppresse.
  3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e
di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
  4. Tra i soggetti di cui all'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),
della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, sono compresi i lavoratori
dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad  attivita'  che  il
rispettivo  ente  di appartenenza intende affidare a soggetti privati
per il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche'  i
lavoratori  gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della
normativa vigente.
  5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli  7  e
9,  pari  a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per
l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto
a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente  utilizzo
delle  disponibilita'  della  gestione  di  cui all'articolo 25 della
legge 21  dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato   per   essere   assegnate   ai   pertinenti   capitoli   delle
amministrazioni  interessate;  quanto  a lire 110 miliardi per l'anno
1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli  7828  e  7830
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996
nonche' del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro  e  della   previdenza   sociale   per   il   medesimo   anno,
rispettivamente,  per  lire  50  miliardi, per lire 50 miliardi e per
lire 10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a  carico
degli  stanziamenti  iscritti  sui  medesimi  capitoli  7828  e 4578,
rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi.