Art. 11.
                    Piccola societa' cooperativa
  1. La piccola societa' cooperativa,  quale  forma  semplificata  di
societa'  cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non inferiore a cinque  e  non  superiore  ad  otto
soci.
  2.  La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata, deve
contenere  l'indicazione  di  "piccola  societa'  cooperativa".  Tale
indicazione  non  puo'  essere  usata da societa' che non hanno scopo
mutualistico.
  3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative
alle societa' cooperative in quanto compatibili con  le  disposizioni
del presente articolo.
  4.  Il  potere  di  amministrazione  puo'  essere  attribuito dallo
statuto  ad  un  amministratore  unico,  ovvero   all'assemblea.   In
quest'ultimo  caso e' necessaria l'indicazione dell'organo dotato del
potere di rappresentanza legale.
  5. Alla piccola societa'  cooperativa  si  applicano  le  norme  in
materia   di   collegio   sindacale   previste   per  la  societa'  a
responsabilita' limitata di cui agli articoli  2488  e  seguenti  del
codice civile.
  6.  Nella  piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
  7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola societa'
cooperativa deve deliberare la  propria  trasformazione  in  societa'
cooperativa.   La  piccola  societa'  cooperativa  puo'  trasformarsi
esclusivamente in societa' cooperativa.
  8. Alla  trasformazione  e  alla  fusione  della  piccola  societa'
cooperativa  si  applicano  gli  articoli  2498 e seguenti del codice
civile.