Art. 2.
             Disposizioni in materia di lavoro agricolo
  1.  Al  fine  di  venire  incontro  alle   esigenze   di   maggiore
flessibilita'  nelle  modalita'  di  assunzione  e  di  garantire nel
contempo  il  tempestivo  accertamento  delle  giornate   di   lavoro
effettuate,  anche  con  rapporti  di  compartecipazione, nel settore
dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi  di  cui
all'articolo  1,  commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro
di impresa di cui all'articolo 3.  L'obbligo di cui  all'articolo  1,
comma  2, e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei
confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
continuano ad essere assolti con le modalita' previste per gli  altri
settori.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva nelle
assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio  1991,  n.
223,  trova  applicazione,  con  riferimento  alle assunzioni a tempo
determinato,  anche  ai  datori  di  lavoro  agricolo  che  nell'anno
precedente  hanno  occupato  lavoratori  per  un  numero  di giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera
c), e 6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche  con  riferimento
ad  ambiti  circoscrizionali,  dalle  commissioni  provinciali per la
manodopera agricola le quali possono altresi' determinare  criteri  e
modalita' di applicazione del predetto onere di riserva.
  2.   Costituiscono   titolo   alle   prestazioni  previdenziali  ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale,  anche  la  decisione  della
commissione  circoscrizionale  per  il collocamento in agricoltura ai
sensi dell'articolo 8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato  del  lavoro  di  riconoscimento  al  lavoratore  di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo,  nonche'  la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
  3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7
e  8,  comma  4,  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E'
altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 15  del
decreto-legge  3 febbraio 1970, n.  7, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970, n. 83.   L'articolo  14,  comma  1,  della
citata  legge  n. 83 del 1970, non trova applicazione con riferimento
ai rapporti  a  tempo  determinato.  La  denuncia  aziendale  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va
rinnovata  solo  nel  caso  di  modificazioni  aventi   significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di
cui  all'articolo  3, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente: "  3.
Qualora  dal  raffronto  risulti  che  il  fabbisogno  di occupazione
determinato sulla base  della  stima  tecnica  e'  significativamente
superiore  alle  giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne  motivazione  entro  il
termine  di  quaranta  giorni.  Nel  caso  in  cui  non venga fornita
adeguata  motivazione  e  non  siano  stati  individuati i lavoratori
utilizzati e le relative  giornate  di  occupazione,  l'INPS  procede
all'imposizione   dei   contributi  da  liquidare  sulla  base  delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.".   I commi 1  e  2  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:
  "   1.   Chiunque  produca  dichiarazioni  di  manodopera  occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate  lavorative  perde,
ferme  restando  le  sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di  legge,  ivi  comprese  le  agevolazioni
ovvero   le   riduzioni  contributive  di  cui  al  presente  decreto
legislativo.
   2.  Le  agevolazioni  contributive  previste  dalla   legge   sono
riconosciute  ai  datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali  di  categoria  ovvero  i  contratti  collettivi
territoriali  ivi  previsti.".  L'articolo  14,  comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
  4. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma  12,  e'
utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il
concorso  al  finanziamento  di  servizi  di trasporto contemplati da
convenzioni stipulate dalle commissioni regionali  per  l'impiego  ai
sensi  dell'articolo  17  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di  manodopera  agricola  che
interessino  ambiti  territoriali  comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  previo  parere  della  Commissione  centrale per
l'impiego.