Art. 3.
               Registro d'impresa nel settore agricolo
  1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa
previsto dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale  -  n.  240  del  13  ottobre  1995.  ll  registro  e'
rilasciato   dall'INPS   subordinatamente  alla  presentazione  della
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  11
agosto  1993,  n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per  un
numero  di giornate non superiore a 150, hanno facolta' di optare per
il modello semplificato di detto registro.
  2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre  1995,
provvede  ad  inviare  alle  aziende  agricole  registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da tale data rilascia, dietro presentazione del  modulo  di  denuncia
aziendale,  il  registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo.  In  sede  di  prima  applicazione,   fermo   rimanendo
l'obbligo   della  presentazione  della  denuncia  aziendale,  l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per  un  numero
di giornate non superiore a 150.
  3.  Nella  sezione  matricola e paga del registro d'impresa debbono
essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della  loro
assunzione,  con  l'indicazione  dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo  di  svolgimento   della   prestazione,   mansioni,   contratto
collettivo  applicato  e  livello d'inquadramento ovvero retribuzione
lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i  lavoratori  a
tempo   determinato   vanno   inoltre  indicate  la  tipologia  della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di  formazione  e
lavoro  vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata,
il  livello  iniziale  e  finale  di   inquadramento,   gli   estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
  4.  La  sezione  matricola  e  paga  e' composta di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la  parte  paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e  per  il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di  assunzione,  il   terzo   consegnato   al   lavoratore   all'atto
dell'assunzione,  il  quarto,  denominato  foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare,
in caso di rapporti di durata non  superiore  al  mese,  puo'  essere
utilizzato  in  sostituzione del documento previsto per l'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11  agosto
1993, n. 375.
  5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella
sezione  matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4,
deve essere effettuata con riferimento  a  ciascuna  fase  o  periodo
lavorativo.  E'  consentita  altresi'  un'unica registrazione qualora
l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi  lavorativi,  a  condizione
che  gli  stessi  siano  preventivamente  indicati  e che l'effettiva
prestazione  non  sia  interrotta,  tra  una  fase e l'altra o tra un
periodo e l'altro, da un  intervallo  superiore  a  sette  giorni  di
calendario.
  6.   Qualora   l'assunzione  avvenga  sulla  base  di  convenzione,
stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987,  n.
56,  avente  per  oggetto  programmi  di assunzione di operai a tempo
determinato, il datore di lavoro,  in  deroga  al  comma  precedente,
potra'   effettuare  un'unica  registrazione  e  comunicazione  delle
assunzioni programmate  nell'anno,  ovvero  nel  piu'  breve  periodo
previsto dalla convenzione medesima.
  7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a
ciascun  trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici
del lavoratore, l'anno, il mese e il  giorno  in  cui  si  svolge  la
prestazione  di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei
fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
  8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti
gli  operai  nell'ordine  cronologico  della  loro  assunzione,   con
l'indicazione   dei   dati   anagrafici,  codice  fiscale,  luogo  di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate di  lavoro  previste  e  relativo  periodo  di  svolgimento,
contratto  collettivo  applicato  e  livello  di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
  9. Il registro  d'impresa  semplificato  e'  composto  di  fogli  a
lettura  ottica.  Ciascun  foglio  e' riprodotto in cinque esemplari,
predisposti per la  compilazione  a  ricalco,  di  cui  i  primi  tre
contenenti  soltanto  la  parte matricola e gli ultimi due contenenti
anche la parte paga. Il primo esemplare  va  inviato  all'INPS  entro
cinque  giorni  dalla  data  di  assunzione,  il secondo alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento  in  agricoltura
entro  cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione,  il  quarto,  denominato  foglio
sezione  matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non  superiore  al
mese,  puo'  essere utilizzato in sostituzione del documento previsto
per l'adempimento dell'obbligo di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo  11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di
durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo  di  indicare  nel
registro   d'impresa  la  retribuzione  complessiva  corrisposta  per
l'intero rapporto di lavoro,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  per
ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
  10.  La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificato  devono  essere
numerati  in  ogni  pagina  e  devono  contenere  nell'ultima  pagina
l'indicazione del numero dei fogli che  li  compongono,  nonche'  del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
  11.   La   sezione   matricola   e   paga   va  compilata  all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di  lavoro  che  si  avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i  soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
ovvero presso l'associazione sindacale  dei  datori  di  lavoro  alla
quale egli aderisca o conferisca mandato e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si
sia avvalso della predetta facolta', la sezione matricola e paga deve
essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni
richiesta  dei  funzionari  preposti  alla  vigilanza sull'osservanza
delle disposizioni in materia di legislazione sociale e  del  lavoro,
nonche' in materia di imposte.
  12.  La  sezione  presenze  va  tenuta sul luogo di lavoro indicato
nella sezione matricola e paga. Essa va compilata  entro  il  termine
della  giornata di lavoro. Entro il mese di novembre 1996 il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base  delle  rilevazioni
effettuate in almeno otto regioni e sentite le competenti commissioni
parlamentari,  puo'  disporre  con  proprio  decreto  che  la sezione
presenze  venga  compilata  prima   dell'inizio   della   prestazione
lavorativa.
  13.  ll  registro  d'impresa  semplificato  va  compilato  all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di  lavoro  che  si  avvale
della  facolta'  di tenere il predetto documento presso i soggetti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero  presso
l'associazione  sindacale  dei  datori  di  lavoro  alla  quale  egli
aderisca  o  conferisca  mandato,  e'  tenuto  a   darne   preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti  per  territorio.  Il  datore  di  lavoro  che esercita la
predetta facolta' deve tenere copia del registro sul posto di  lavoro
e  deve  esibirla  ad  ogni  richiesta  dei  funzionari preposti alla
vigilanza  sull'osservanza   delle   disposizioni   in   materia   di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
  14.  I  sistemi  di  registrazione  devono  comunque  garantire  la
inalterabilita' e  la  indelebilita'  dei  dati  assunti;  ove  siano
necessarie  correzioni,  queste  dovranno  eseguirsi  in  modo che le
registrazioni corrette siano leggibili.
  15. ll datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o sue
sezioni, rilasciato dall'INPS, con  altri  sistemi  equipollenti,  in
conformita'  a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto.
  16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in  materia
di  iscrizione  nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve
ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione  (modello  C/1)
ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione
circoscrizionale  per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
salvo  che  il  lavoratore   medesimo   dichiari   di   non   esserne
momentaneamente  in  possesso  indicandone  i  motivi.  Il  datore di
lavoro, che e' tenuto  a  riportare  sul  registro  d'impresa  e  sul
modello  semplificato  i  motivi addotti dal lavoratore, non risponde
della loro veridicita'.
  17. In sede di prima applicazione  della  presente  normativa,  gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  devono  essere
registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il  predetto  obbligo
puo'  essere  assolto  entro un mese dalla pubblicazione del presente
decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni
relative alla durata del rapporto ed al numero di  giorni  di  lavoro
devono  essere  riferite  al  periodo residuo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il  termine  del  rapporto,
indicato nella comunicazione di assunzione.
  18.  L'omessa o infedele compilazione del registro di impresa e del
modello semplificato previsti dal presente articolo sono  puniti  con
la  sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a lire 3.000.000 per
ciascun lavoratore interessato. La medesima  sanzione  si  applica  a
carico  del  datore  di  lavoro  che  ometta di tenere o di esibire i
documenti che egli e' obbligato a tenere  sul  luogo  di  lavoro.  Il
presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che
intervengano successivamente al sessantesimo giorno a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  19.  L'omessa,  incompleta  o  infedele presentazione all'INPS, nei
termini prescritti, della  dichiarazione  della  manodopera  occupata
prevista  dall'articolo  6,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
  20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo e dall'articolo 1 sono versati su  apposito  capitolo  dello
stato  di  previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati
al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, concernente il Fondo per  l'occupazione  di
cui all'articolo 1, comma 12.
  21.   Per   quanto  non  previsto  dal  presente  articolo  trovano
applicazione  le  vigenti  disposizioni   in   materia   di   tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.