Art. 4.
     Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo
  1. Per l'accertamento ai fini previdenziali  e  contributivi  delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
l'INPS,  sulla  base delle dichiarazioni della manodopera occupata di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,  a
decorrere  dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre  1940,
n.   1949,  e  successive  modificazioni.  Provvede,  altresi',  alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
  2. Gli elenchi trimestrali, con  l'indicazione  delle  giornate  di
lavoro  prestate  presso  ciascun  datore  di lavoro, sono pubblicati
entro  il  terzo  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine   di
presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione  per  giorni  quindici  all'albo  pretorio  del  comune di
residenza del lavoratore.
  3. L'elenco nominativo annuale e'  compilato  entro  il  31  maggio
dell'anno  successivo.  Esso  contiene  l'indicazione  delle giornate
complessivamente attribuite al lavoratore in base alle  dichiarazioni
trimestrali  della  manodopera  occupata,  tenuto  anche  conto delle
integrazioni   e   modificazioni,   intervenute   prima   della   sua
compilazione,  conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
  4.  L'elenco  nominativo  annuale  e'  notificato   ai   lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del  comune  di  residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene  data  notizia  a  cura  dell'INPS  attraverso   i   mezzi   di
informazione.  In  caso  di  riconoscimento  di  giornate  lavorative
intervenuto dopo  la  compilazione  dell'elenco  nominativo  annuale,
l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.
  5.  Gli  elenchi  trimestrali  e l'elenco nominativo annuale devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle  commissioni  circoscrizionali
per   il   collocamento   in   agricoltura  non  oltre  venti  giorni
dall'avvenuta compilazione.
  6.  Il  lavoratore,  ove  riscontri  difformita'  tra  le  giornate
lavorate  e  quelle  risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed
intenda   attivare   la   procedura   di   riconoscimento    prevista
dall'articolo  8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare  al
capo   dell'ispettorato   provinciale   del   lavoro  competente  per
territorio,  entro  e  non  oltre  trenta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione  del  predetto  elenco, una informazione circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
  7. La comunicazione deve  contenere  l'indicazione  del  datore  di
lavoro,  del  luogo  della  prestazione,  dei  giorni lavorati, della
tipologia  della  lavorazione,  delle   mansioni   svolte   e   della
retribuzione percepita.
  8. ll capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita'
e  tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a
non essere discriminato sul mercato del lavoro.
  9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede  ad  inviare  alle
commissioni  circoscrizionali  per  il  collocamento  in agricoltura,
entro il  30  settembre  successivo  alla  pubblicazione  dell'elenco
annuale  cui  l'istanza  si  riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
  10.   La   commissione  circoscrizionale  per  il  collocamento  in
agricoltura  puo'  disporre  l'integrazione  dell'elenco   nominativo
annuale  ai  sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  1970,  n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai  sensi  del  comma  6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e  comunque
non   oltre  le  giornate  indicate  dal  lavoratore  nella  predetta
informazione.
  11. L'INPS  accerta,  ai  fini  contributivi  e  previdenziali,  le
giornate  prestate  dai  compartecipanti  familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo  8  della  legge  12
marzo  1968,  n.  334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai  sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
  12.  Per  l'accertamento  delle giornate di lavoro, di cui al comma
11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per  singola
coltura  e  per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma
14.
  13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi  3  e  4,  del
decreto  legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da
copia autenticata  del  contratto  registrato  ovvero  stipulato  con
l'assistenza  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori e dei
datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei  terreni  in
concessione,   dagli   stati   di   famiglia  del  concedente  e  del
concessionario,   nonche'    dall'indicazione    della    prevedibile
ripartizione  tra  ciascun  componente  del  nucleo  familiare  delle
giornate  di  lavoro  derivanti  dall'applicazione  dei  valori  medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
  14.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la  riscossione  unificata  dei
contributi   in   agricoltura,   previa  proposta  delle  commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto  conto  delle
caratteristiche   fisiche   del  territorio,  dei  modi  correnti  di
coltivazione dei terreni e di allevamento  e  governo  del  bestiame,
nonche'  delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
  15.  I  valori  medi, determinati ai sensi del comma 14, valgono, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, oltre che per  l'accertamento  ai  fini
previdenziali  e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di  cui  al  comma  11,  anche  ai  fini   dei   controlli   previsti
dall'articolo  8, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.
  16. In fase di prima attuazione i valori medi  saranno  determinati
entro  il  30  aprile  1996, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali da inviare al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  non  oltre  il 31 marzo 1996. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede  con  il  solo  parere
della commissione centrale.
  17.  I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni.
  18. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali,
di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 11 marzo 1970, n. 83 e
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993,  n.
375.