Art. 5. Recupero contributi agricoli 1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e' differito al 31 marzo 1996. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione e' ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti in scadenza entro la data del 31 gennaio 1996. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilita' della stessa, e' corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto e' effettuato, per l'anno 1996, in tre rate trimestrali decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente, in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 10 aprile 1997. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 e' adeguato all'anno 1996. 2. Per i soggetti che hanno proceduto alla regolarizzazione entro il 31 dicembre 1995, il termine di pagamento della seconda rata e' fissato al 10 giugno 1996 e gli interessi di differimento decorrono dal termine di pagamento della terza rata. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'atto del pagamento della prima rata, rispetto alle modalita' di calcolo stabilite dal comma 1, sono detratte dagli importi relativi alle rate successive. 3. ll termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' differito al 31 maggio 1995. 4. In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e seguenti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.