Art. 5.
                    Recupero contributi agricoli
  1. Il termine per la regolarizzazione  prevista  dall'articolo  18,
commi  6  e  seguenti,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724, e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   31   marzo   1996.
Conseguentemente  fino  a  tale  data  sono  sospesi  i  procedimenti
esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli  unificati.
La  regolarizzazione  e'  ammessa per le posizioni debitorie relative
agli anni 1995 e precedenti in scadenza entro la data del 31  gennaio
1996.  La  domanda  di  regolarizzazione,  a pena di inammissibilita'
della stessa, e' corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di
una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si
sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai  fini  della
regolarizzazione  contributiva  prevista dalla normativa vigente alla
predetta  data.  Il  versamento  del  rimanente  importo  dovuto   e'
effettuato,  per  l'anno 1996, in tre rate trimestrali decorrenti dal
10  giugno  1996   e,   successivamente,   in   rate   quadrimestrali
consecutive,  in  numero non superiore a 23, decorrenti dal 10 aprile
1997.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  continua  a  trovare
applicazione  la  disciplina  di cui al citato articolo 18, commi 6 e
seguenti, e i termini di cui al comma 11  del  medesimo  articolo  18
della  citata  legge  n.  724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre
1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma  14  del  medesimo
articolo 18 e' adeguato all'anno 1996.
  2.  Per  i soggetti che hanno proceduto alla regolarizzazione entro
il 31 dicembre 1995, il termine di pagamento della  seconda  rata  e'
fissato  al  10 giugno 1996 e gli interessi di differimento decorrono
dal termine di pagamento della terza  rata.  Le  somme  eventualmente
versate  in  eccedenza  all'atto  del  pagamento  della  prima  rata,
rispetto alle modalita'  di  calcolo  stabilite  dal  comma  1,  sono
detratte dagli importi relativi alle rate successive.
  3.  ll  termine  del  31  marzo  1995 per la regolarizzazione degli
obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata
di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' differito al 31 maggio 1995.
  4. In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e seguenti, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9  e  10,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.