Art. 7.
               Misure straordinarie per la promozione
          del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno
  1. Per favorire la  diffusione  di  forme  di  lavoro  autonomo  la
Societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a., costituita ai
sensi del decreto-legge 31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione,
il  finanziamento  e  l'assistenza  tecnica  di   progetti   relativi
all'avvio   di   attivita'   autonome   realizzate  da  inoccupati  e
disoccupati residenti  nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei
programmi comunitari.
  2.  I  proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
di formazione/selezione, non  retribuiti,  della  durata  di  quattro
mesi,   durante   i   quali   viene   definitivamente  verificata  la
fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti
le principali conoscenze in  materia  di  gestione.  La  struttura  e
l'impostazione  delle  attivita'  formative  sono ispirate ai criteri
previsti dall'Unione  europea  per  i  programmi  del  Fondo  sociale
europeo.
  3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  fissa  con  proprio  decreto  criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
  4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1   la   Societa'   per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  concede  ai soggetti, la cui
proposta sia ritenuta valida da un punto di vista  tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
    a)  fino  a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
    b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque  anni
con  garanzie  da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di
privilegio speciale;
    c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di  esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
    d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
  5.   Per   l'attuazione  del  presente  articolo  la  Societa'  per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a.  stipula  apposita  convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
  6.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50  miliardi  per
l'anno  1996.  Le  predette  somme  possono  essere  utilizzate quale
copertura  della  quota  di  finanziamento  nazionale  di   programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
  7.  I  titolari  delle  indennita'  di  mobilita'  ammessi al corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con  il  beneficio
previsto  dall'articolo  7,  comma  5, della legge 23 luglio 1991, n.
223.