Art. 8.
          Piani per l'inserimento professionale dei giovani
             nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
  1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di  lavoro,  ovvero  da  ordini  e/o  collegi
professionali  sulla  base  di  apposite  convenzioni  predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle  commissioni
regionali per l'impiego.".
  2. ll comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
  " 7. L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a  cura  delle  sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego  sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionale per l'impiego.".
  3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma  2,  il  Ministro
del   lavoro   e   della   previdenza   sociale   puo'  disporre,  in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalita' straordinarie, ivi  compresa  l'adozione  di
criteri  quali  il  carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
  4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1,  del  decreto-legge  16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.