Art. 3.
   1. All'onere derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire 49 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.