(Accordo - art. 1)
                             ACCORDO TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA 
  SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO 
      ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' 
                            ORGANIZZATA. 
   Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il   Governo   della
Repubblica argentina, d'ora in avanti "le Parti"; 
   intenzionati a coordinare le loro azioni  contro  la  criminalita'
organizzata internazionale; 
   condividendo una profonda preoccupazione  per  l'incremento  della
produzione e del  traffico  illecito  e  l'abuso  di  stupefacenti  e
sostanze psicotrope nel mondo intero; 
   proponendosi di intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro
il terrorismo; 
   riconoscendo l'importanza della cooperazione tra gli Stati per una
strategia globale nella lotta al traffico illecito  di  stupefacenti,
alla criminalita' organizzata ed al terrorismo; 
   riferendosi agli obblighi di entrambi  i  Paesi  in  quanto  parti
della  Convenzione  Unica  sugli  Stupefacenti  del  30  marzo  1961,
emendata col Protocollo del 25 marzo 1972, e della Convenzione  sulle
sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971; 
   tenendo presente la Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  il
Traffico Illecito degli Stupefacenti e  Sostanze  Psicotrope  del  20
dicembre 1988; 
   tenendo in considerazione i loro sistemi costituzionali, giuridici
e amministrativi, ed il rispetto della sovranita' di ciascuno Stato; 
                             CONVENGONO 
                             ARTICOLO 1 
   Agli effetti del  presente  Accordo  si  definiscono  stupefacenti
tutte le sostanze enumerate e descritte nella Convenzione Unica sugli
Stupefacenti  del  1961,  emendata  dal  Protocollo  del   1972;   si
definiscono sostanze psicotrope quelle enumerate  e  descritte  nella
Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971; si  definiscono  come
"traffico illecito" le fattispecie contemplate nei paragrafi  1  e  2
dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il  traffico
di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988.