(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
   Le Parti si daranno reciprocamente assistenza nella prevenzione  e
repressione dell'abuso e del traffico illecito degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope e collaboreranno nella lotta al terrorismo e alla
criminalita' organizzata internazionale. 
   La cooperazione che sara'  attuata  in  conformita'  col  presente
Accordo potra' includere, da parte di entrambi i Governi: 
   assistenza tecnica e logistica per  programmi  concreti  di  lotta
alla droga nei rispettivi  Paesi;  assistenza  nel  campo  tecnico  -
scientifico; scambi di informazioni. 
   Le Parti collaboreranno in particolare in quei  casi  in  cui  gli
atti delittuosi o i tentativi delittuosi abbiano luogo nel territorio
di ciascuna delle Parti, o quando avendo luogo nel territorio di  uno
Stato terzo, siano destinati a consumarsi nel territorio di  ciascuna
di  esse  ed  in  tutti  quei  casi  in  cui  i  dati  relativi  alla
criminalita' organizzata li interessino in qualsiasi modo.