ARTICOLO 3 1. Le Parti metteranno reciprocamente a disposizione tutte le informazioni che possano contribuire a combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il territorio e la criminalita' organizzata. In particolare, esse scambieranno informazioni: a) sui metodi di lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) sull'utilizzo di nuovi mezzi tecnici in questo campo; c) sui metodi utilizzati per la deviazione di precursori e sostanze chimiche essenziali verso la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope; d) sulle pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche relative alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; e) sui nuovi tipi di droghe e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazione dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; f) sulle metodologie e modalita' di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere; g) sui nuovi itinerari e mezzi utilizzati nel traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, come sui sistemi di occultamento degli stessi; h) sui sistemi di riciclaggio e trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, dalle altre attivita' delittuose organizzate oggetto del presente Accordo e sulle persone in essi coinvolte; i) sulle azioni intraprese in entrambi gli Stati per prestare assistenza ai tossicodipendenti, sulle iniziative adottate per favorire le attivita' delle comunita' terapeutiche e di altre istituzioni che si dedichino alla riabilitazione dei tossicodipendenti e sui metodi usati in materia di prevenzione; l) sulla struttura delle diverse organizzazioni e gruppi criminali, loro attivita' e diverse forme di attuazione. 2) Ciascuna delle Parti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra, mettera' a disposizione - nel rispetto della sua legge nazionale, ed in particolare delle norme che regolano la cooperazione giudiziaria - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di terrorismo, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e di criminalita' organizzata. Le Parti, inoltre, scambieranno documenti e informazioni relativi ai casi sospetti di criminalita' organizzata nei quali gli interessi delle Parti siano direttamente implicati. 3) Con riferimento alla lotta contro il terrorismo, la collaborazione consistera' nell'interscambio periodico di esperienze ed informazione sulle organizzazioni terroristiche delle quali ciascuna delle Parti sia a conoscenza che possano attuare nel territorio dell'altra, delle attivita' concrete che possano progettare delle loro forme di finanziamento, metodi e tecniche di attivita'. Si informeranno reciprocamente anche sulla organizzazione dei metodi di prevenzione, forme e mezzi tecnici utilizzati dai servizi di polizia di ciascuna delle Parti nella lotta contro il terrorismo. Le Parti si scambieranno altresi' esperienze relative ai metodi di miglioramento costante delle norme di sicurezza in materia di trasporto terrestre ed aereo negli aeroporti e stazioni ferroviarie e installazioni industriali ed energetiche ed in altri ipotetici obiettivi.