(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
   1. Le Parti metteranno  reciprocamente  a  disposizione  tutte  le
informazioni  che  possano  contribuire  a  combattere  il   traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il  territorio  e  la
criminalita'   organizzata.   In   particolare,   esse   scambieranno
informazioni: 
   a) sui metodi di lotta contro il traffico illecito di stupefacenti
e sostanze psicotrope; 
   b) sull'utilizzo di nuovi mezzi tecnici in questo campo; 
   c) sui  metodi  utilizzati  per  la  deviazione  di  precursori  e
sostanze  chimiche  essenziali  verso  la  produzione   illecita   di
stupefacenti e sostanze psicotrope; 
   d) sulle pubblicazioni scientifiche,  professionali  e  didattiche
relative alla lotta contro il traffico  illecito  di  stupefacenti  e
sostanze psicotrope; 
   e) sui nuovi tipi di  droghe  e  sostanze  psicotrope,  luoghi  di
produzione, canali usati dai trafficanti e  metodi  di  occultamento,
variazione dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; 
   f) sulle metodologie e modalita' di  funzionamento  dei  controlli
antidroga alle frontiere; 
   g) sui nuovi itinerari e mezzi utilizzati nel traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, come sui sistemi di  occultamento
degli stessi; 
   h)  sui  sistemi  di  riciclaggio  e  trasferimento  di   capitali
provenienti  dal  traffico  illecito  di  stupefacenti   e   sostanze
psicotrope, dalle altre attivita' delittuose organizzate oggetto  del
presente Accordo e sulle persone in essi coinvolte; 
   i) sulle azioni intraprese in  entrambi  gli  Stati  per  prestare
assistenza  ai  tossicodipendenti,  sulle  iniziative  adottate   per
favorire  le  attivita'  delle  comunita'  terapeutiche  e  di  altre
istituzioni   che    si    dedichino    alla    riabilitazione    dei
tossicodipendenti e sui metodi usati in materia di prevenzione; 
   l)  sulla  struttura  delle  diverse   organizzazioni   e   gruppi
criminali, loro attivita' e diverse forme di attuazione. 
   2) Ciascuna delle Parti, di  propria  iniziativa  o  su  richiesta
dell'altra, mettera' a disposizione - nel rispetto  della  sua  legge
nazionale, ed in particolare delle norme che regolano la cooperazione
giudiziaria - i dati ed i documenti contenenti informazioni  relative
ai casi  di  terrorismo,  di  traffico  illecito  di  stupefacenti  e
sostanze psicotrope e di criminalita' organizzata. Le Parti, inoltre,
scambieranno documenti e informazioni relativi ai  casi  sospetti  di
criminalita' organizzata nei quali gli interessi  delle  Parti  siano
direttamente implicati. 
   3)  Con  riferimento  alla  lotta   contro   il   terrorismo,   la
collaborazione consistera' nell'interscambio periodico di  esperienze
ed  informazione  sulle  organizzazioni  terroristiche  delle   quali
ciascuna delle  Parti  sia  a  conoscenza  che  possano  attuare  nel
territorio  dell'altra,  delle   attivita'   concrete   che   possano
progettare delle loro forme di finanziamento, metodi  e  tecniche  di
attivita'. Si informeranno reciprocamente anche sulla  organizzazione
dei metodi di prevenzione,  forme  e  mezzi  tecnici  utilizzati  dai
servizi di polizia di ciascuna delle  Parti  nella  lotta  contro  il
terrorismo. Le Parti si scambieranno altresi' esperienze relative  ai
metodi di miglioramento costante delle norme di sicurezza in  materia
di  trasporto  terrestre  ed  aereo  negli   aeroporti   e   stazioni
ferroviarie e installazioni industriali ed energetiche  ed  in  altri
ipotetici obiettivi.