(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
   Le Parti si riuniranno almeno una volta l'anno con l'obiettivo di:
   - valutare gli obiettivi fissati nel presente Accordo  ed  il  suo
   stato di avanzamento; 
   - raccomandare ai rispettivi governi  eventuali  nuove  iniziative
congiunte; 
   - formulare suggerimenti  per  una  migliore  realizzazione  degli
obiettivi del presente Accordo. 
   Ove se ne ravvisi la necessita', le Parti potranno altresi' tenere
riunioni di lavoro in vista di una mutua conoscenza delle tecniche  e
metodi utilizzati nella lotta contro la delinquenza e per  l'adozione
di misure pertinenti.