ARTICOLO 4 Le Parti si riuniranno almeno una volta l'anno con l'obiettivo di: - valutare gli obiettivi fissati nel presente Accordo ed il suo stato di avanzamento; - raccomandare ai rispettivi governi eventuali nuove iniziative congiunte; - formulare suggerimenti per una migliore realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. Ove se ne ravvisi la necessita', le Parti potranno altresi' tenere riunioni di lavoro in vista di una mutua conoscenza delle tecniche e metodi utilizzati nella lotta contro la delinquenza e per l'adozione di misure pertinenti.