(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
   Tutte le attivita' derivanti dal presente Accordo si attueranno in
conformita' alle leggi ed alle disposizioni vigenti nella  Repubblica
Italiana e nella Repubblica Argentina. 
   Il presente Accordo non reca pregiudizio agli  obblighi  contratti
dalle Parti tra loro in virtu' di altri  strumenti  internazionali  e
della collaborazione internazionale attraverso l'O.I.P.C.-Interpol  e
altri  Organismi  Internazionali  o  di  carattere  diverso,  e   non
impedira' che le Parti si prestino mutuo aiuto  in  virtu'  di  altri
Trattati o Accordi previamente sottoscritti. 
   Ogni informazione, sia orale sia scritta, cosi' come  i  documenti
soggetti ad interscambio nell'esecuzione di questo Accordo,  verranno
considerati riservati e sottoposti alle condizioni che la  Parte  che
li fornisce ritenga adeguate, e potranno essere utilizzate per  altri
fini soltanto quando si abbia il consenso della stessa.