(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
   Il presente Accordo entrera' in vigore attraverso uno  scambio  di
note  con  cui  le  Parti  contraenti  faranno  stato   dell'avvenuto
adempimento  dei  requisiti   interni   previsti   dalle   rispettive
legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.