(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
   Il presente Accordo avra' una durata illimitata salvo denuncia  da
parte di una delle Parti. In questo caso la denuncia produrra' i suoi
effetti  tre  mesi  dopo  la  comunicazione   scritta   tramite   via
diplomatica. La conclusione del presente Accordo non influira'  sulla
validita' di qualsiasi altro obbligo contratto anteriormente al 
presente Accordo. 
Fatto a Roma il 6 del mese di ottobre del 1992, in due  esemplari  in
originali in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi 
ugualmente autentici. 
 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                           PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                            REPUBBLICA ARGENTINA
    

              Parte di provvedimento in formato grafico