Art. 3.
                 Interventi di urgenza e ripristino
                     opere pubbliche danneggiate

  1.   Il   prefetto   di  Napoli,  o  suo  delegato,  provvede  alla
realizzazione  degli  interventi di urgenza e, per evitare situazioni
di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento
disastroso  verificatosi  a  Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996,
sentito  il  sindaco  di  Napoli,  degli  interventi di riparazione e
ripristino delle opere pubbliche danneggiate.
  2.  Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il prefetto
puo' avvalersi degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono
adottati  anche  in  deroga alle norme di contabilita' generale dello
Stato,  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento. Con
successive  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.