Art. 3. Interventi di urgenza e ripristino opere pubbliche danneggiate 1. Il prefetto di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, sentito il sindaco di Napoli, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il prefetto puo' avvalersi degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali. 3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.