Art. 4. Interventi a favore delle persone danneggiate 1. Alle famiglie delle persone decedute a causa dell'evento disastroso e' attribuito un contributo di lire 50 milioni. 2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, e' attribuito: a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili; b) un contributo forfettario, per componente, di lire 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita. 3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, e' attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attivita' svolta ed ai danni subiti. 4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.