Art. 4.
            Interventi a favore delle persone danneggiate

  1.  Alle  famiglie  delle  persone  decedute  a  causa  dell'evento
disastroso e' attribuito un contributo di lire 50 milioni.
  2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto,
e' attribuito:
    a)  un  contributo  forfettario  di  lire  15 milioni per i danni
subiti ai beni mobili;
    b)  un  contributo forfettario, per componente, di lire 7.000.000
per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.
  3.  Alle  imprese  commerciali  e  artigiane, ubicate nell'immobile
distrutto,  e'  attribuito  un  contributo fino a lire 50 milioni, in
relazione all'attivita' svolta ed ai danni subiti.
  4.  Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione
dei contributi di cui al presente articolo.