Art. 3.
  1.  L'articolo  4  del  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.   251,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 4. -  1.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  10  del
decreto   legislativo   30  aprile  1992,  n.  285,  come  modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano a decorrere dal  1  luglio  1996.  E'  comunque  consentita
l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di
massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.".