Art. 21. Depositi cauzionali per materiali di proprieta' dello Stato e per le vendite 1. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e trasformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberatari materiali di proprieta' dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia dei materiali loro affidati. Detta cauzione potra' essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero valore dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero subire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore. 2. La cauzione per le vendite e' ragguagliata al venti per cento del valore del contratto.