(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 21)
                              Art. 21. 
Depositi cauzionali per materiali di proprieta' dello Stato e per  le
                               vendite 
  1.  Quando,  per   la   lavorazione,   riparazione,   riduzione   e
trasformazione di oggetti, debbano essere  affidati  ai  deliberatari
materiali di proprieta' dello Stato i  deliberatari  stessi  dovranno
prestare, oltre la cauzione di  cui  all'articolo  precedente,  anche
solida  cauzione  a  garanzia  dei  materiali  loro  affidati.  Detta
cauzione potra' essere fissata  sino  a  garantire  l'Amministrazione
dell'intero valore dei materiali affidati  alla  ditta  per  tutti  i
danni che i materiali stessi dovessero  subire  ivi  compresi  quelli
derivanti da causa di forza maggiore. 
  2. La cauzione per le vendite e' ragguagliata al  venti  per  cento
del valore del contratto.